
È legittimo il licenziamento, intimato dal datore di lavoro, nei confronti del dipendente che usa i permesso della Legge 104 per andare in vacanza invece di prestare l’assistenza al familiare invalido, come consentito dalla norma. L’azienda, a tal fine, può legittimamente far pedinare il dipendente da un investigatore privato allo scopo di raccogliere le prove sull’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti (Sentenza nr. 4984 del 4 marzo 2014).
Precisa infatti la Cassazione, “colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/92, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona diversamente abile. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza”