Quando una persona cara si allontana e non dà più notizie, la prima cosa da fare è denunciare la scomparsa alle forze dell'ordine: la legge prevede l'avvio immediato delle ricerche. Un istituto di investigazione privata autorizzato non sostituisce questo percorso, ma può affiancare la famiglia — soprattutto nei casi di un congiunto maggiorenne allontanatosi volontariamente — operando sempre nei limiti di legge e in collaborazione con le autorità. Questo articolo spiega, con dati verificati e norme alla mano, cosa fare subito, chi coordina le ricerche e quando il contributo di un investigatore è utile.

La dimensione del fenomeno

La scomparsa di una persona non è un evento raro né marginale. In Italia il fenomeno è monitorato dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, istituito presso il Ministero dell'Interno, che pubblica relazioni periodiche con i dati ufficiali.

24.705
denunce di scomparsa presentate in Italia nel 2024, in calo del 5,7% rispetto al 2023 — la prima diminuzione significativa dal 2021

Dietro ogni denuncia c'è una storia diversa: minori, anziani con problemi cognitivi, persone fragili, ma anche adulti che scelgono di allontanarsi. Nel 2024 le persone ritrovate sono state 14.628, mentre al 31 dicembre dello stesso anno risultavano ancora aperti 10.077 fascicoli di persone da rintracciare. Sono numeri che raccontano quanto la ricerca sia spesso complessa e quanto conti agire con tempestività.

Cosa fare subito: la denuncia e il ruolo del Prefetto

Il primo passo, sempre, è la denuncia alle forze di polizia o alla polizia locale. La normativa italiana è chiara e tutela chi si trova in questa situazione.

La ricerca delle persone scomparse è disciplinata dalla Legge 14 novembre 2012, n. 203 ("Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse"), che prevede l'immediato avvio delle ricerche al momento della denuncia e il coordinamento, sotto la direzione del Prefetto, tra forze di polizia, Vigili del fuoco, protezione civile e associazioni di volontariato.

Legge 14 novembre 2012, n. 203 (G.U. n. 278 del 28/11/2012)

Un aspetto importante, spesso ignorato: non occorre essere un familiare diretto per denunciare. Chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona e ritenga che la scomparsa possa costituire un pericolo per la vita o l'incolumità può presentare la denuncia. Non esiste neppure un periodo di attesa obbligatorio: il vecchio mito delle "48 ore" non ha fondamento.

Ricevuta la denuncia, l'ufficio di polizia promuove l'avvio immediato delle ricerche e trasmette i dati al CED interforze. Il Prefetto viene informato e provvede al coinvolgimento del Commissario straordinario per le persone scomparse, coordinando gli interventi sul territorio. Rivolgersi prima alle autorità non è una formalità: attiva una macchina di soccorso che un privato non può replicare.

Quando un investigatore autorizzato affianca la famiglia

Esauriti i primi passaggi, restano situazioni in cui la famiglia desidera fare di più. È il caso, in particolare, di un congiunto maggiorenne che si è allontanato volontariamente o è divenuto irreperibile: ipotesi in cui le ricerche delle autorità, pur attivate, possono avere margini più limitati perché non vi è un pericolo immediato accertato. Qui può intervenire, a supporto, un istituto di investigazione privata autorizzato.

Senza la licenza del Prefetto prevista dall'art. 134 del TULPS è vietato a enti o privati svolgere investigazioni o ricerche e raccogliere informazioni per conto di privati. L'istituto autorizzato può quindi affiancare le famiglie nella ricerca di un congiunto maggiorenne, operando nei limiti di legge.

Art. 134 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

Il punto da chiarire subito, senza ambiguità: l'investigatore affianca, non sostituisce. Non promette il ritrovamento e non si muove in concorrenza con le forze dell'ordine. Lavora in collaborazione con il percorso istituzionale, mettendo a disposizione tempo dedicato, metodo e capacità di ricostruire abitudini, contatti e spostamenti recenti della persona — sempre attraverso fonti lecite e accertamenti consentiti.

  • Maggiorenne allontanatosi volontariamente: ricostruzione delle ultime frequentazioni e dei luoghi abituali, per orientare la ricerca.
  • Irreperibilità prolungata: verifica di tracce, contatti e movimenti documentabili in modo lecito.
  • Familiare di cui si sono perse le notizie: supporto alla famiglia nel raccogliere e ordinare elementi utili da condividere anche con le autorità.
  • Rintraccio di persone debitrici o irreperibili in ambito civile: accertamenti su recapiti e residenza effettiva, nei limiti dell'incarico.

I limiti di legge e la tutela della privacy

Proprio perché il tema è delicato, i confini di liceità non sono un dettaglio: sono ciò che distingue un'attività seria da un abuso. La licenza prefettizia è il primo presupposto.

triennale
durata della licenza del Prefetto per l'attività di investigazione privata, rinnovabile e valida su base nazionale

Operare nei limiti di legge significa rispettare la riservatezza della persona ricercata e dei terzi, trattare solo i dati strettamente necessari all'incarico e non ricorrere a strumenti illeciti. Intercettazioni non autorizzate, accessi abusivi a telefoni o account, localizzazioni prive di titolo restano fuori dal lecito: oltre a esporre a responsabilità, tradiscono il senso stesso di un'attività che deve tutelare le persone, non violarle.

Un investigatore responsabile non alimenta false speranze e non trasforma il dolore di una famiglia in materiale da esporre. Nessuna promessa di ritrovamento, nessun sensazionalismo: solo un lavoro discreto, documentato e coordinato con chi ha competenza istituzionale sul caso.

Come si sviluppa l'incarico

L'attività parte sempre da un colloquio riservato con la famiglia, per capire la situazione e valutarne i margini reali. Da lì il percorso è ordinato e tracciabile.

  • Ascolto e valutazione del caso: ricostruzione delle circostanze dell'allontanamento e verifica che la denuncia alle autorità sia stata presentata.
  • Incarico scritto: definizione dell'obiettivo, degli elementi di fatto e dei limiti dell'attività, nel rispetto della normativa.
  • Accertamenti leciti: raccolta e verifica di informazioni su abitudini, contatti e spostamenti, attraverso fonti consentite.
  • Relazione e raccordo: sintesi ordinata degli elementi utili, condivisibile con la famiglia e, ove opportuno, con le forze dell'ordine.

L'obiettivo non è "fare di testa propria", ma aggiungere risorse e attenzione a una ricerca che resta, nei casi di pericolo, in capo alle autorità. La collaborazione con le forze dell'ordine non è un'opzione: è il quadro entro cui ogni attività lecita si muove.

Domande frequenti

Devo aspettare 48 ore prima di denunciare una scomparsa?

No. Non esiste alcun periodo di attesa obbligatorio. La Legge 203/2012 prevede l'immediato avvio delle ricerche al momento della denuncia: rivolgersi subito alle forze di polizia o alla polizia locale è la cosa più importante.

Posso denunciare la scomparsa anche se non sono un familiare?

Sì. Chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona e ritenga che possa costituire un pericolo per la vita o l'incolumità può presentare denuncia. Non occorre essere un familiare diretto (Legge 203/2012, art. 1).

Un investigatore privato sostituisce le forze dell'ordine?

No. L'istituto autorizzato affianca la famiglia, non sostituisce l'azione delle autorità. Lavora in collaborazione con il percorso istituzionale e nei limiti dell'art. 134 TULPS, senza promettere il ritrovamento.

In quali casi ha senso rivolgersi a un investigatore?

Soprattutto per i maggiorenni allontanatisi volontariamente o irreperibili. Sono le situazioni in cui un supporto dedicato alla ricostruzione di abitudini, contatti e spostamenti può integrare le ricerche, sempre con metodi leciti.

A chi devo rivolgermi per essere sicuro che l'attività sia legale?

A un istituto in possesso della licenza del Prefetto ex art. 134 TULPS. Senza questa licenza è vietato svolgere ricerche per conto di privati. Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano ed in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E).


Per il quadro completo dei servizi alle persone e alle famiglie, consulti il pillar Investigazioni per i privati. Se sta vivendo questa situazione, dopo aver presentato la denuncia alle autorità può richiedere un colloquio riservato e gratuito per valutare insieme se e come un supporto investigativo può esserle utile.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.