Un investigatore privato autorizzato può documentare comportamenti di un genitore rilevanti per l'affidamento, ma solo quando servono a tutelare l'interesse del minore e a far valere un diritto in giudizio. L'affido condiviso resta la regola (art. 337-ter c.c.); l'affido esclusivo è un'eccezione che richiede la prova di un pregiudizio concreto. La relazione investigativa è una prova atipica, liberamente valutabile dal giudice (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4038/2024).

Su questo tema la prudenza è d'obbligo. Al centro c'è sempre il minore, mai la contesa tra adulti.

L'affido condiviso è la regola

In Italia l'affidamento a entrambi i genitori non è un'opzione tra le altre: è il punto di partenza imposto dalla legge. La regola è stata introdotta nell'ordinamento dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54, e oggi vive negli articoli del codice civile.

L'art. 337-ter c.c. impone al giudice di valutare prioritariamente che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; la regola dell'affidamento condiviso è stata introdotta dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Codice civile, art. 337-ter; L. 8 febbraio 2006, n. 54

La norma non guarda anzitutto ai genitori, ma ai diritti del figlio. Sono diritti che la legge declina in modo puntuale.

  • Mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore (art. 337-ter c.c.).
  • Ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.).
  • Conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-ter c.c.).

È il principio di bigenitorialità. La responsabilità genitoriale resta esercitata da entrambi e le decisioni di maggiore interesse — istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale — sono assunte di comune accordo (art. 337-ter c.c.). Il punto di partenza, quindi, non è "togliere" il figlio all'altro genitore: è garantirgli un ambiente sereno con entrambi.

Quando l'affido esclusivo diventa un'ipotesi

L'affido esclusivo non è un esito che si chiede perché si è in conflitto. È un'eccezione, e la legge la circonda di cautele.

L'affidamento esclusivo a un solo genitore è un'eccezione: il giudice può disporlo solo quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore.

Codice civile, art. 337-quater

La soglia è alta, e ciò che rileva non è il giudizio sull'altro genitore come persona, ma il pregiudizio per il bambino.

I comportamenti gravemente pregiudizievoli di un genitore nei confronti del minore — causalmente rilevanti per il suo danno — possono fondare la deroga all'affido condiviso e la pronuncia di affido esclusivo, che deve essere specificamente motivata dal giudice.

Codice civile, artt. 337-ter e 337-quater

Non rilevano i dissapori tra gli adulti né le scelte di vita di un genitore in quanto tali. Rileva il pregiudizio concreto per il bambino: trascuratezza, esposizione a contesti dannosi, condotte che incidono sulla sua serenità e sicurezza.

Il valore del dossier investigativo

Quando esistono elementi di fatto che giustificano una preoccupazione concreta, la documentazione raccolta da un investigatore privato può entrare in giudizio.

La relazione di un investigatore privato è una prova atipica, liberamente valutabile dal giudice nel processo civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; ha valore indiziario e va valutata insieme alle altre prove ritualmente acquisite.

Cass. civ., sez. I, sent. n. 4038/2024

Il report non sostituisce la valutazione del giudice, né le eventuali indagini dei servizi sociali: si affianca al quadro complessivo.

Investigazioni Discovery imposta i propri dossier investigativi in modo sobrio e fattuale, perché siano un elemento ordinato a disposizione del legale e del giudice, mai uno strumento di pressione nei confronti dell'altro genitore.

Cosa documenta un investigatore sull'idoneità genitoriale

L'accertamento non riguarda il minore, ma le condotte del genitore osservabili in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e solo quelle rilevanti per un pregiudizio concreto. L'obiettivo non è "raccogliere materiale contro" l'altro genitore, ma offrire al giudice elementi di fatto verificabili.

  • Frequentazione di ambienti o persone potenzialmente dannosi per il minore.
  • Esposizione a contesti a rischio durante i tempi di affidamento.
  • Trascuratezza o disinteresse verificabili nei periodi di permanenza con il genitore.
  • Coerenza tra il tenore di vita reale e le condizioni di cura dichiarate, quando incide sul benessere del figlio.

Restano fuori, perché inammissibili, l'osservazione invasiva del minore e qualsiasi attività che lo coinvolga direttamente: si documenta l'adulto, mai il minore. Anche i tempi seguono questo criterio — un'indagine si concentra sui momenti di affidamento rilevanti, senza prolungarsi oltre il necessario.

L'indagine è un elemento tra gli altri

Il report investigativo si inserisce in un procedimento in cui il giudice valuta il complesso degli elementi: l'ascolto del minore capace di discernimento, l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e le relazioni dei servizi sociali. Il dossier dell'investigatore offre fatti datati e ordinati che il legale può produrre a supporto; la decisione, però, resta una sintesi di più valutazioni, sempre orientata all'interesse del minore.

Una buona indagine sull'affidamento si misura dalla sua sobrietà: pochi fatti, ben documentati e pertinenti al pregiudizio, valgono più di una grande quantità di materiale generico. È l'utilità per il minore, non il volume, a fare la differenza in giudizio.

I limiti di liceità: il minore prima di tutto

Le indagini sull'affidamento toccano la sfera più delicata che esista. Per questo i limiti di legge non sono un formalismo, ma la condizione stessa della loro utilità: una prova raccolta fuori dalle regole è inutilizzabile e un'indagine che esponga il bambino è inammissibile a prescindere.

  • Titolo per operare: l'investigazione privata può essere svolta solo da chi possiede la licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931). Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E).
  • Finalità difensiva: i dati personali possono essere trattati esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico, finalizzato a far valere o difendere in giudizio un diritto del committente (Garante, provv. n. 512/2018).
  • Incarico scritto: l'atto di incarico deve indicare il diritto da esercitare, i principali elementi di fatto che giustificano l'indagine e il termine ragionevole entro cui concluderla (Garante, provv. n. 512/2018).
  • Minimizzazione e riservatezza: i dati non devono eccedere le finalità dell'incarico e vanno comunicati solo a chi lo ha conferito; non possono essere conservati oltre il tempo necessario (Garante, provv. n. 512/2018).

Restano vietati e inutilizzabili, i metodi illeciti: intercettazioni non autorizzate, accessi abusivi a dispositivi, localizzazioni prive di titolo.

Nessun accertamento che esponga il minore a rischio o ne violi la dignità è ammissibile. L'interesse del minore è il criterio che precede e governa qualunque attività: se un'indagine non serve a tutelarlo, non va fatta.

Domande frequenti

Posso chiedere indagini solo perché non mi fido dell'altro genitore?

No. L'affido condiviso è la regola (art. 337-ter c.c.) e l'affido esclusivo è un'eccezione che richiede comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore (art. 337-quater c.c.). Servono elementi di fatto concreti, non un semplice sospetto.

La relazione investigativa decide da sola l'affidamento?

No. È una prova atipica con valore indiziario, valutata dal giudice insieme alle altre prove acquisite (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4038/2024). Concorre al quadro complessivo, non lo sostituisce.

Le indagini possono coinvolgere direttamente il bambino?

No. Le attività documentano le condotte del genitore rilevanti per l'interesse del minore, nel rispetto delle finalità dell'incarico e della normativa (Garante, provv. n. 512/2018). Il minore non è oggetto di osservazione invasiva.


Per i servizi alle persone consulti il pillar Investigazioni per i privati e la pagina dedicata alle indagini sull'affidamento dei minori. Per una valutazione gratuita e riservata può richiedere un'offerta.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.