Quando un figlio è bersaglio di cyberbullismo, adescamento o diffusione illecita di immagini, la legge italiana mette a disposizione strumenti rapidi — ma chi li attiva ha bisogno di prove che reggano. Un istituto investigativo autorizzato non sostituisce la Polizia Postale: affianca la famiglia raccogliendo e cristallizzando le prove digitali (screenshot autenticati, identificazione dei profili, informatica forense) in una relazione utilizzabile davanti al giudice e dal legale. Questa guida spiega come riconoscere gli episodi, cosa documentare prima che sparisca, quali tutele attivare entro quali termini e dove finisce il compito del genitore e inizia quello delle autorità.

Per il quadro completo dei servizi alla persona e alla famiglia vedi il pillar Investigazioni private; per l'attività specifica a tutela dei più piccoli, l'approfondimento Investigazioni sui minori.

Quanto è diffuso il fenomeno

Il primo errore è pensare che capiti solo agli altri. I dati istituzionali raccontano un fenomeno che attraversa quasi tutte le famiglie con figli adolescenti.

68,5%
ragazzi tra 11 e 19 anni che dichiarano di aver subito, nei 12 mesi precedenti, almeno un episodio offensivo, aggressivo, diffamatorio o di esclusione, online o offline

Il dato non è una stima: l'indagine ISTAT poggia su un campione di 39.214 individui, rappresentativo dei circa 5,14 milioni di ragazzi tra 11 e 19 anni residenti in Italia. Scorporando la sola dimensione digitale, il 34% dei ragazzi 11-19enni ha subito comportamenti vessatori online almeno una volta nei 12 mesi precedenti, e il 7,8% ne è rimasto vittima più volte al mese. Non episodi isolati, quindi, ma una pressione che per molti minori è ricorrente.

Accanto al cyberbullismo "tra pari" ci sono le condotte più gravi, in cui l'altro lato dello schermo è un adulto.

434
casi di adescamento online di minori (grooming) trattati dalla Polizia Postale nel 2025
223
casi di sextortion (estorsione sessuale online) trattati dalla Polizia Postale nel 2025

Sono casi arrivati fino alle forze di polizia: la parte sommersa, che si esaurisce nel silenzio del minore, è strutturalmente più ampia. Per questo la capacità del genitore di accorgersi e di documentare in tempo è spesso decisiva.

Riconoscere e distinguere: non tutto è cyberbullismo, ma tutto va preso sul serio

Le condotte online a danno dei minori hanno nomi giuridici diversi, e da quel nome dipende la tutela. Confonderle fa perdere tempo prezioso.

  • Cyberbullismo: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati realizzato per via telematica in danno di un minorenne. È la definizione introdotta dalla Legge 71/2017.
  • Adescamento (grooming): l'avvicinamento di un adulto a un minore di 16 anni per carpirne la fiducia a fini sessuali, anche tramite internet o chat. È reato autonomo ex art. 609-undecies c.p.
  • Sextortion: l'estorsione a sfondo sessuale, in cui la vittima viene indotta a inviare immagini intime e poi ricattata con la minaccia di diffonderle.
  • Diffusione illecita di immagini ("revenge porn"): l'invio o la pubblicazione, senza consenso, di immagini o video sessualmente espliciti destinati a restare privati, punito dall'art. 612-ter c.p.
  • Atti persecutori online (cyberstalking): condotte reiterate di minaccia o molestia che generano nella vittima ansia, paura o un'alterazione delle abitudini di vita, riconducibili all'art. 612-bis c.p.

I segnali da non sottovalutare in un figlio sono spesso indiretti: chiusura improvvisa, rifiuto della scuola o dei dispositivi prima amati, cancellazione repentina di account, ansia alla notifica di un messaggio, calo del sonno o dell'umore. Non sono prove, ma sono il momento in cui un genitore deve iniziare a osservare con attenzione — e, se necessario, a far documentare.

Le tutele di legge: cosa attivare e in quanto tempo

La Legge 71/2017 è il primo pilastro. Ha dato una definizione e, soprattutto, due strumenti rapidi che il genitore può azionare anche senza un processo.

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o esercente la responsabilità sul minore vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore diffusi nella rete.

Legge 29 maggio 2017, n. 71, art. 2

Il meccanismo è scandito da termini precisi, che è bene conoscere prima di doverli usare.

Istanza al gestore

si chiede al gestore del sito o del social l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti che riguardano il minore.

Termine di 24 ore

il gestore deve provvedere; se non si comunica chi deve provvedere, l'istanza può essere inoltrata al gestore stesso.

Escalation al Garante

se entro 24 ore il gestore non ha provveduto, o non è identificabile, ci si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali.

Intervento del Garante entro 48 ore

il Garante interviene nei due giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Ammonimento del questore

in parallelo, il genitore può chiedere l'ammonimento dell'eventuale minore autore (art. 7).

L'ammonimento è uno strumento amministrativo, non penale, pensato per fermare la condotta prima che degeneri.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui all'articolo 7, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta di cyberbullismo. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Legge 29 maggio 2017, n. 71, art. 7

L'impianto si è poi allargato. La Legge 17 maggio 2024, n. 70 ha esteso la disciplina anche al bullismo "tradizionale", introdotto una delega al Governo, l'obbligo per le scuole di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e ha istituito la "Giornata del rispetto" il 20 gennaio. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024 ed è in vigore dal 14 giugno 2024.

Sul versante penale, le condotte più gravi hanno una risposta dedicata. La diffusione di immagini intime senza consenso non è più un "danno reputazionale" da gestire in privato: è reato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Art. 612-ter c.p. (introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 "Codice Rosso")

La pena è aggravata quando il fatto è commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva, oppure attraverso strumenti informatici o telematici — cioè proprio nel contesto tipico del caso che coinvolge un minore. Accanto a questo operano l'art. 609-undecies c.p. sull'adescamento di minorenni (reclusione da 1 a 3 anni, a tutela del minore di 16 anni anche via internet) e l'art. 612-bis c.p. sugli atti persecutori, per il quale è previsto l'ammonimento del questore ex art. 8 del d.l. 11/2009, con pena aumentata se l'autore è già stato ammonito.

Quando rivolgersi subito alle autorità

Una distinzione va tenuta ferma, perché protegge il minore.

Davanti a un caso grave — adescamento da parte di un adulto, sextortion, minaccia di diffusione di immagini intime, contenuti pedopornografici, stalking con minacce alla persona — la prima linea è la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e, in caso di pericolo immediato, il 112/113. La denuncia alle forze dell'ordine attiva poteri di indagine che nessun privato possiede. L'istituto investigativo autorizzato non si sostituisce a questo passaggio: lo affianca, mettendo a disposizione della famiglia e del legale prove digitali raccolte e cristallizzate in modo corretto, utili tanto in sede di denuncia quanto nel successivo giudizio.

Il genitore non deve fare l'investigatore "fai-da-te" sul presunto autore, né tentare contatti diretti che possono mettere in pericolo il figlio o compromettere le indagini. Ciò che può e deve fare subito è non distruggere nulla e mettere in sicurezza ciò che vede.

Il ruolo dell'investigatore: cristallizzare la prova digitale

Qui sta il contributo specifico dell'istituto autorizzato. La prova digitale è fragile: un profilo viene chiuso, un messaggio cancellato, una storia scade dopo 24 ore. Uno screenshot fatto col telefono, da solo, è facilmente contestabile sul piano dell'autenticità e della data. Il lavoro dell'investigatore è trasformare quel materiale volatile in un elemento che regga il contraddittorio.

  • Acquisizione autenticata dei contenuti: cattura di pagine, chat, profili e immagini con data e ora certe e descrizione del contesto, prima che vengano rimossi.
  • Cristallizzazione forense: calcolo dei codici hash dei file acquisiti e catena di custodia documentata, per attestare che la prova non sia stata alterata dopo la raccolta.
  • Identificazione dei profili: ricostruzione, su fonti aperte e accessi legittimi, degli elementi che collegano un account anonimo a una persona o a una rete di account collegati.
  • Timeline degli episodi: ordinamento cronologico dei fatti, utile a dimostrare la reiterazione richiesta da reati come gli atti persecutori.
  • Relazione investigativa: il documento finale che raccoglie metodo, fonti, reperti e analisi, comunicato al solo committente e al suo legale.

Questa relazione ha un valore preciso nel processo civile.

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 116 c.p.c.

La relazione dell'istituto autorizzato rientra tra gli elementi che il giudice può valutare secondo il suo prudente apprezzamento: la sua tenuta dipende dal metodo, dalle fonti, dalla timeline e dalla cristallizzazione tecnica del dato digitale. Ed è proprio il titolo a operare che rende quel materiale legittimamente utilizzabile.

Senza licenza del Prefetto è vietato a enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Art. 134 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E), ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale. È la cornice che separa una prova utilizzabile da un materiale raccolto in modo che il giudice potrebbe non considerare — o che potrebbe ritorcersi contro chi l'ha prodotto.

Come si sviluppa l'incarico

L'intervento parte dall'ascolto della famiglia e si chiude con un documento utilizzabile, sempre nell'interesse superiore del minore.

Consulenza riservata

si ascolta la famiglia, si inquadra la condotta (cyberbullismo, adescamento, sextortion, diffusione di immagini) e si valuta se il caso richiede la denuncia immediata alle forze dell'ordine.

Conferimento dell'incarico scritto

finalità, perimetro dei dati e base giuridica, nel rispetto del GDPR, della minimizzazione e della tutela del minore.

Acquisizione tempestiva

cristallizzazione dei contenuti ancora online prima che siano rimossi, con metodo forense.

Analisi e identificazione

ricostruzione dei profili e della timeline su fonti legittime.

Relazione finale

documento tracciabile, comunicato al solo committente, a supporto del legale e dell'eventuale denuncia.

Non esiste un listino fisso: il costo dipende dalla complessità del caso e dall'urgenza dell'acquisizione. Per questo Investigazioni Discovery definisce un'offerta scritta dopo una prima consulenza gratuita e riservata.

Domande frequenti

Mio figlio è vittima di cyberbullismo: cosa posso fare subito, da solo?

Salvare tutto e non cancellare nulla. Conservi messaggi, immagini e nomi profilo (anche con screenshot, pur con i loro limiti probatori), poi può inoltrare al gestore del social un'istanza di oscuramento/rimozione: se entro 24 ore non provvede, può rivolgersi al Garante Privacy, che interviene entro 48 ore (L. 71/2017). Per i casi gravi, la prima mossa è la Polizia Postale.

Lo screenshot che ho fatto col telefono vale come prova?

Da solo, è facilmente contestabile. Un'immagine catturata sul telefono può essere messa in discussione su autenticità e data. Per reggere in giudizio serve un'acquisizione con metodo forense — calcolo hash, data certa, catena di custodia — che è proprio ciò che un istituto autorizzato cristallizza nella relazione investigativa, valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.

Chi ha diffuso un'immagine intima di mia figlia: cosa rischia?

La reclusione da 1 a 6 anni. L'art. 612-ter c.p. punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti destinati a restare privati, con reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena è aggravata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici. È un reato: va denunciato.

L'autore è un altro minore: si può fare qualcosa senza un processo penale?

Sì, con l'ammonimento del questore. La L. 71/2017 (art. 7) consente di chiedere al questore l'ammonimento del minore ultraquattordicenne autore di cyberbullismo, finché non sia stata proposta querela o denuncia. È uno strumento amministrativo che mira a far cessare la condotta; i suoi effetti cessano al compimento della maggiore età.

L'investigatore privato sostituisce la Polizia Postale?

No: la affianca. Davanti a adescamento, sextortion o diffusione di immagini la prima linea resta la Polizia Postale e le forze dell'ordine, che hanno poteri di indagine preclusi ai privati. L'istituto autorizzato ex art. 134 TULPS raccoglie e cristallizza le prove digitali a supporto della famiglia e del legale, utili in sede di denuncia e in giudizio.


Per il quadro completo dei servizi alla persona e alla famiglia consulti il pillar Investigazioni private; per la parte tecnica di acquisizione e analisi della prova digitale, l'approfondimento indagini informatiche e forensi. Per una valutazione gratuita e riservata del caso che La riguarda, può richiedere un'offerta scritta.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.