Quando un ex dipendente passa a un concorrente con la lista clienti, i progetti o un processo produttivo, l'azienda ha tutela solo se riesce a provare due cose insieme: che quelle informazioni erano davvero segrete e protette, e che sono state sottratte o usate illecitamente. Il primo punto si gioca a monte, sulle misure di sicurezza adottate prima della fuga; il secondo è il lavoro dell'investigatore autorizzato, che ricostruisce e documenta la sottrazione in forma utilizzabile in giudizio. Questa guida spiega il quadro normativo (artt. 98-99 CPI e profilo penale), cosa rende un'informazione un segreto tutelabile e cosa contiene una relazione investigativa che regge davanti al giudice.

Per il quadro dei servizi alle imprese vedi il pillar Investigazioni aziendali; per la parte tecnica di analisi su PC, server e dispositivi, l'approfondimento Indagini informatiche e forensi.

Chi sottrae i segreti: quasi sempre chi era dentro

Il rischio per il know-how aziendale non arriva quasi mai dall'esterno puro: arriva da chi quelle informazioni le ha avute legittimamente tra le mani. Il dato europeo è netto.

38%
gli ex dipendenti rappresentano la principale categoria di convenuti nelle controversie UE sui segreti commerciali; la lite più frequente è quella tra datore di lavoro ed ex dipendente

Lo studio EUIPO conferma anche dove il fenomeno pesa di più: il settore manifatturiero è il più rappresentato nel contenzioso, con il 32% dei casi. È il profilo tipico dell'impresa italiana che investe in processi, prototipi e relazioni commerciali costruite negli anni — e che proprio per questo è esposta quando una persona-chiave se ne va portandosi dietro ciò che ha imparato e raccolto.

C'è anche una via tecnologica alla fuga di informazioni: l'esfiltrazione digitale. Per dare la misura del contesto, secondo il Rapporto Clusit 2025 nel 2024 gli incidenti cyber gravi rilevati in Italia sono saliti a 357 (+15,2% sull'anno precedente), con l'Italia bersaglio di oltre il 10% degli attacchi gravi a livello globale. È il dato sul volume complessivo degli attacchi, non una statistica sull'insider: lo citiamo come cornice, non come prova del fenomeno specifico.

I tre requisiti del segreto: senza il terzo, la tutela non c'è

In Italia un'informazione non è automaticamente protetta perché l'azienda la considera riservata. La tutela civilistica e industriale nasce dal Codice della Proprietà Industriale, e poggia su tre condizioni che devono coesistere.

Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. 63/2018)

I tre requisiti sono cumulativi: ne basta uno a mancare e l'informazione non è un segreto tutelabile.

  • Segretezza: l'informazione non deve essere generalmente nota né facilmente accessibile agli esperti del settore. Ciò che si trova in un catalogo, in un brevetto pubblicato o ricostruibile con la normale competenza tecnica non è segreto.
  • Valore economico in quanto segreta: deve avere valore proprio perché non è conosciuta dai concorrenti. È il caso tipico di liste clienti con condizioni e marginalità, processi produttivi, formule, progetti, dati gestionali.
  • Misure adeguate a mantenerla segreta: il detentore deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate di protezione. È il requisito decisivo nei contenziosi, e quello su cui le aziende perdono più spesso.

Il diritto a reagire discende dall'articolo successivo: l'art. 99 CPI attribuisce al legittimo detentore il diritto di vietare a terzi l'acquisizione, la rivelazione e l'uso abusivi delle informazioni segrete. Ma quel diritto si attiva solo se i tre requisiti dell'art. 98 sono dimostrati. Ed è qui che il dato italiano diventa significativo.

41%
percentuale di azioni per violazione di segreto commerciale che in Italia hanno avuto esito favorevole, contro un tasso medio di accertamento dell'illecito del 27% sul totale UE

Tradotto: in più della metà dei casi italiani l'azione non viene accolta. Una parte rilevante di questi insuccessi non dipende dal fatto che la sottrazione non ci sia stata, ma dal fatto che l'azienda non riesce a provare di aver protetto davvero l'informazione. Il segreto esisteva, ma non era difeso — e per la legge non era un segreto.

La leva probatoria: le misure adeguate

Il requisito delle "misure adeguate a mantenere segreta" l'informazione è la vera leva del contenzioso. Non serve la sicurezza perfetta, ma misure ragionevoli e dimostrabili: clausole di riservatezza nei contratti di lavoro e di fornitura, accessi profilati ai sistemi, marcatura dei documenti come riservati, policy di sicurezza informatica, NDA con partner. Senza traccia di queste misure, l'azienda arriva in giudizio con un'informazione che la legge non considera segreta — e perde la causa anche quando la sottrazione è reale. Le misure si costruiscono prima della fuga, non dopo.

L'investigatore non crea le misure di protezione: quelle sono un compito dell'azienda e dei suoi consulenti legali. Ma l'investigatore documenta l'altra metà della prova — la condotta illecita — e lo fa in un modo che il giudice può valutare.

Il quadro penale: rivelazione del segreto e accesso abusivo

Accanto alla tutela civile e industriale, la sottrazione di segreti tocca quasi sempre il diritto penale. Due norme sono centrali.

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 623 c.p. — Rivelazione di segreti scientifici o industriali (testo sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 63/2018)

Il D.Lgs. 63/2018 — lo stesso che ha riformato gli artt. 98-99 CPI — ha riscritto questa norma penale e introdotto un'aggravante quando il fatto è commesso tramite strumenti informatici. È un riconoscimento diretto del canale più frequente di fuga: il dato copiato dal sistema aziendale.

Quando l'ex dipendente copia file dal PC o dai server prima di andarsene, o vi accede dopo la cessazione del rapporto, entra in gioco una seconda fattispecie.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 615-ter c.p. — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (modificato dalla L. 90/2024)

Si aggiunge, in molti casi, l'art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale), reato procedibile a querela della persona offesa, che punisce chi rivela o impiega a profitto un segreto conosciuto in ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte.

Il versante civilistico: concorrenza sleale e dovere di fedeltà

La sottrazione di know-how si intreccia con due istituti del codice civile che ampliano il fronte della tutela, anche oltre il perimetro stretto del segreto ex art. 98.

  • Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): l'uso scorretto di informazioni e clienti sottratti può configurare concorrenza sleale, in particolare ai sensi del n. 3, che colpisce i mezzi non conformi alla correttezza professionale — tra cui lo storno di dipendenti e lo sviamento di clientela.
  • Obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 2105 c.c.): il dipendente non può trattare affari in concorrenza con il datore né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare pregiudizio. È un obbligo che vincola durante il rapporto e proietta i suoi effetti sulla condotta dell'ex dipendente.

Questi due binari sono utili proprio quando la prova del requisito "misure adeguate" è debole: anche dove non si riesca a far valere il segreto in senso tecnico, la condotta scorretta dell'ex dipendente o del concorrente può comunque essere aggredita sul terreno della concorrenza sleale.

Il ruolo dell'investigatore: documentare la condotta in forma di prova

Qui interviene l'istituto investigativo autorizzato. Il compito non è valutare la normativa — quello spetta al legale — ma raccogliere e fissare i fatti: la sottrazione, il passaggio al concorrente, l'uso illecito delle informazioni. E farlo in una forma che il giudice possa apprezzare.

  • Ricostruzione del passaggio al concorrente: documentare che l'ex dipendente ha iniziato a operare per un'impresa concorrente, in quale ruolo e con quali clienti dell'ex datore.
  • Documentazione dello sviamento di clientela: rilevare contatti e forniture verso i clienti che erano in carico al soggetto, indizio dell'uso della lista clienti sottratta.
  • Rilievi fotografici e documentali: allegati che danno corpo alla relazione e che rappresentano fatti e cose in modo verificabile.
  • Analisi forense dei dispositivi aziendali: sui PC e server lasciati dall'ex dipendente, la copia forense e l'esame delle tracce di copia/esportazione dei file, condotti con metodologia che ne preserva l'integrità.

Il valore di questo lavoro sta nel suo regime probatorio.

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Art. 116 c.p.c. — Valutazione delle prove

La relazione di un investigatore privato, corredata da riproduzioni fotografiche, è prova atipica ammissibile, liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. Le riproduzioni meccaniche allegate hanno un peso ulteriore: ai sensi dell'art. 2712 c.c., fotografie, riproduzioni informatiche e ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose formano piena prova dei fatti rappresentati, salvo che la parte contro cui sono prodotte ne disconosca la conformità — e, anche dopo il disconoscimento, la prova resta liberamente apprezzabile dal giudice.

Il limite di liceità: come si raccoglie la prova

C'è una soglia da non oltrepassare, ed è esattamente la stessa che si contesta all'ex dipendente: l'investigatore non può commettere l'illecito che documenta. Accessi abusivi ai sistemi del concorrente, captazioni illecite, intrusioni nei dispositivi altrui non solo configurano reato (a partire dallo stesso art. 615-ter c.p.), ma rendono la prova inutilizzabile, vanificando l'incarico. L'attività si svolge nel rispetto del GDPR e del Codice privacy — liceità, proporzionalità, minimizzazione — e su fonti e accessi legittimi.

A monte di tutto c'è il titolo per operare.

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Art. 134 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E). È la cornice che rende l'attività — e i suoi risultati — legittimamente utilizzabili in giudizio.

Come si sviluppa l'incarico

L'iter parte dal sospetto concreto e si chiude con un documento utilizzabile dal legale dell'azienda.

Consulenza riservata

si definisce cosa si teme sia stato sottratto (lista clienti, progetti, processi) e da parte di chi, e quali misure di protezione l'azienda aveva in essere.

Conferimento dell'incarico scritto

finalità, perimetro degli accertamenti e base giuridica, nel rispetto della minimizzazione dei dati.

Accertamenti su fonti e accessi legittimi

ricostruzione del passaggio al concorrente, dello sviamento di clientela e, ove disponibili, analisi forense dei dispositivi aziendali.

Documentazione dei fatti

rilievi fotografici e documentali a corredo, raccolti con metodologia che ne preserva l'utilizzabilità.

Relazione finale

documento ordinato e tracciabile, da produrre tramite il legale come prova atipica ex art. 116 c.p.c.

Non esiste un listino fisso: il costo dipende dal perimetro dell'accertamento e dalla profondità dell'analisi. Per questo Investigazioni Discovery definisce un'offerta scritta dopo una prima consulenza gratuita e riservata.

Domande frequenti

Cosa rende un'informazione un "segreto" tutelabile per legge?

Tre requisiti insieme. Ai sensi dell'art. 98 CPI l'informazione deve essere segreta (non nota né facilmente accessibile agli esperti del settore), avere valore economico proprio perché segreta ed essere sottoposta a misure ragionevolmente adeguate a mantenerla segreta. Se manca anche solo il terzo requisito, la legge non la considera un segreto e la tutela viene meno.

Perché tante cause sui segreti in Italia non vengono accolte?

Spesso per difetto di prova delle misure di protezione. Secondo il report EUIPO 2023, in Italia le azioni per violazione di segreto commerciale hanno avuto esito favorevole solo nel 41% dei casi. Molti insuccessi non dipendono dall'assenza della sottrazione, ma dal fatto che l'azienda non riesce a dimostrare di aver adottato misure adeguate a proteggere l'informazione.

L'ex dipendente che copia i file dal PC aziendale commette un reato?

Può integrarne più di uno. L'esfiltrazione di dati dai sistemi aziendali può configurare l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.); la rivelazione o l'uso del segreto industriale è punita dall'art. 623 c.p., con aggravante per l'uso di strumenti informatici dopo la riforma del D.Lgs. 63/2018; può rilevare anche l'art. 622 c.p. Sul piano civile si aggiungono concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e violazione del dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.).

La relazione dell'investigatore si può usare in tribunale?

Sì, come prova atipica. La relazione investigativa corredata da riproduzioni fotografiche è prova atipica ammissibile, liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.; le riproduzioni meccaniche allegate fanno piena prova dei fatti rappresentati ex art. 2712 c.c., salvo disconoscimento di conformità. Va prodotta tramite il proprio legale.

Chi può svolgere legittimamente queste indagini?

Solo un istituto con licenza prefettizia. L'art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931) vieta di eseguire investigazioni o raccogliere informazioni per conto di privati senza licenza del Prefetto. Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. n. 14681/12B15E).


Per il quadro completo dei servizi alle imprese consulti il pillar Investigazioni aziendali. Sui temi collegati, vedi le bonifiche ambientali ed elettroniche TSCM per prevenire la captazione illecita di informazioni, e la tutela del marchio e contraffazione per la difesa degli asset commerciali. Per una valutazione gratuita e riservata del Suo caso, può richiedere un'offerta scritta.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.