L’articolo 33 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, ha introdotto nell’ordinamento italiano i permessi retribuiti per assistere un familiare portatore di handicap. La legge è stata successivamente modificata dalla Legge n. 53 del 8 marzo 2000, dalla Legge n. 183 del 13 maggio 2010 e dal Decreto Legislativo n.119 del 18 luglio 2011.

Tali permessi spettano ai lavoratori dipendenti che abbiano necessità di assistere familiari disabili in situazione di gravità, ma anche al genitore, al coniuge, ai parenti o agli affini entro il secondo grado, a patto che utilizzino questi permessi per assistere il familiare.

L’agevolazione consiste in tre giorni di permesso ogni mese per prestare assistenza al familiare con disabilità ed in stato di gravità. A seconda dell’ente previdenziale, è inoltre possibile frazionare in ore queste tre giornate di permesso. La scorretta fruizione dei permessi ex Legge 104 del 1992 è motivo di licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro. Chi utilizza in modo improprio i permessi, cioè non li usa per fornire assistenza al familiare portatore di handicap grave o ridotta autonomia, ma per altri scopi, anche personali, è quindi passibile di licenziamento.

A fronte del potere direttivo del datore di lavoro, c'è l’obbligo del dipendente di eseguire la prestazione lavorativa con diligenza secondo le direttive impartite dal titolare. Attraverso il potere di controllo, lo stesso verifica se è stato rispettato o meno il suo potere direttivo, quindi al fine di disciplinare tale obbligo, il datore di lavoro ha facoltà di sanzionare o meno, tramite il cd. potere disciplinare, il proprio dipendente insubordinato.

Nel caso in cui l’azienda sospetti che il dipendente utilizzi in modo improprio questi permessi, ha diritto di avvalersi di agenzie di investigazione per controllare il lavoratore e verificare se effettivamente utilizzi queste ore per la cura di un familiare che necessita di assistenza.

Gli esiti dell'attività investigativa, nei casi di licenziamento per giusta causa, sono direttamente producibili in giudizio. Mediante le investigazioni in ambito aziendale, verranno raccolte prove che potranno consentire il licenziamento senza arrivare in giudizio.

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