Prima di far entrare un socio, firmare una partnership o affidarsi a un fornitore strategico, un istituto investigativo autorizzato può ricostruire l'affidabilità reputazionale e patrimoniale della controparte usando esclusivamente fonti pubbliche e accessi legittimi. Il punto delicato è proprio questo confine: alcune banche dati sono consultabili da chiunque, altre sono riservate e coperte da segreto. Questa guida spiega cosa si può verificare davvero, su quali fonti, entro quali limiti privacy, e cosa contiene un report di due diligence che regge.
Per il quadro dei servizi alle imprese vedi il pillar Investigazioni aziendali; per l'attività a tutela del credito e dei rapporti commerciali, l'approfondimento Ambito commerciale.
Perché verificare prima di un accordo
Un accordo commerciale espone l'azienda al rischio dell'altra parte: insolvenza, esposizione debitoria nascosta, soci con precedenti che pesano sulla reputazione, patrimoni già aggrediti. Verificare prima costa una frazione di quanto costa rimediare dopo. E il rischio non è teorico: l'insolvenza d'impresa in Italia è tornata a crescere con decisione.
Il dato è di Cerved, società privata di informazioni economiche: lo citiamo come tale, non come statistica ufficiale. La tendenza, peraltro, prosegue: secondo lo stesso Osservatorio, a fine 2025 le procedure concorsuali gravi sono cresciute di un ulteriore 10,6% rispetto all'anno prima, salendo a 10.171 casi. In un contesto così, far entrare un socio o legarsi a un fornitore senza una verifica preventiva significa assumere alla cieca il rischio di una controparte che potrebbe già essere in difficoltà.
Quali fonti si consultano: pubbliche e riservate non sono la stessa cosa
Una due diligence seria non si misura dalla quantità di dati promessi, ma dalla loro provenienza legittima. Esiste una linea netta tra fonti che chiunque può consultare e banche dati ad accesso riservato. Confonderle — o promettere di "accedere" alle seconde — è il segnale di un'attività non a norma.
Sul versante delle fonti aperte, gli strumenti principali sono questi.
- Registro delle Imprese (Camere di Commercio tramite InfoCamere): è l'anagrafe economica delle imprese italiane con funzione di pubblicità legale. Chiunque può consultare visure, bilanci, elenco soci e cariche sociali (alcuni atti a pagamento).
- Visura camerale ordinaria o storica: riporta denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, attività svolta, organi di amministrazione e cariche sociali dell'impresa.
- Registro informatico dei protesti (Camere di Commercio): pubblica i protesti cambiari con i dati del debitore, la natura del titolo, la scadenza, la somma dovuta e il motivo del mancato pagamento; la notizia è conservata 5 anni dalla pubblicazione, salvo cancellazione anticipata.
- Ispezione ipotecaria (Agenzia delle Entrate): consente di consultare la banca dati ipotecaria nazionale (escluse le aree a sistema tavolare); su immobili non di proprietà è possibile a pagamento, con ricerca per soggetto, per nota o per immobile.
Queste fonti, lette insieme da chi sa interpretarle, restituiscono già un quadro solido: chi comanda davvero nella società, se ci sono stati protesti, quale patrimonio immobiliare risulta e se è già gravato da ipoteche. Il valore aggiunto dell'investigatore non è "trovare" dati segreti, ma incrociare correttamente fonti legittime.
Il limite della Centrale dei Rischi
C'è una banca dati che spesso viene chiesta — l'esposizione bancaria della controparte — e che nessun istituto investigativo può legittimamente fornire a un terzo.
La Centrale dei Rischi della Banca d'Italia raccoglie i debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario, ma i suoi dati sono riservati e coperti da segreto d'ufficio. Possono essere consultati solo dal soggetto censito (o da chi ne ha titolo per legge) e non sono accessibili a terzi, salvo intermediari segnalanti, Autorità giudiziaria e Autorità di vigilanza. Chi promette di "verificare la Centrale Rischi" di un partner sta offrendo un accesso che la legge non consente.
L'unico modo lecito perché quel dato entri in una valutazione è che sia il soggetto stesso a richiedere il proprio prospetto — l'accesso è gratuito per l'interessato — e a metterlo a disposizione, ad esempio nell'ambito di una trattativa trasparente. È una distinzione che separa l'attività professionale dall'illecito.
Il perimetro privacy: legittimo interesse e minimizzazione
Raccogliere informazioni su soci, partner o fornitori è un trattamento di dati personali, e va fondato su una base giuridica. Nella due diligence quella base è, di regola, il legittimo interesse.
Il trattamento dei dati personali è lecito quando necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, purché non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
Il legittimo interesse non è una delega in bianco: vale insieme ai principi di minimizzazione e di limitazione della finalità. Si raccoglie solo ciò che serve allo scopo dichiarato, e i dati si comunicano solo al committente. Su questo terreno si muove anche il settore dell'informazione commerciale, che il Garante ha disciplinato con un apposito codice.
Il Garante Privacy ha approvato il Codice di condotta per il trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale: le società di informazione commerciale possono trattare i dati dei soggetti censiti sul legittimo interesse, senza consenso, ma con maggiori tutele e obblighi informativi verso gli interessati.
A monte di tutto c'è il titolo per operare. L'attività di investigazione e di raccolta informazioni per conto di privati non è libera.
Senza licenza del Prefetto è vietato a enti o privati eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati: l'attività investigativa deve essere svolta da istituti autorizzati.
Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E). È la cornice che rende l'attività — e i suoi risultati — legittimamente utilizzabili.
Cosa contiene un report di due diligence
Un report di due diligence reputazionale e patrimoniale non è un elenco di sospetti: è un documento ordinato che mette il committente in condizione di decidere. Gli elementi ricorrenti sono questi.
- Profilo societario e assetto: forma giuridica, compagine sociale effettiva, cariche e poteri di firma, ricostruiti da visura e bilanci.
- Affidabilità economica: lettura dei bilanci depositati, eventuali protesti a carico dei soggetti coinvolti, segnali di tensione finanziaria desumibili da fonti pubbliche.
- Quadro patrimoniale: beni immobili risultanti dall'ispezione ipotecaria e relative formalità (ipoteche, trascrizioni) a carico del nominativo.
- Profilo reputazionale: collegamenti societari, ruoli ricoperti in altre imprese, presenza in vicende rilevanti per la decisione, ricostruiti da fonti aperte.
- Sintesi e segnali di rischio: i fatti rilevanti per l'accordo, descritti in modo oggettivo, con l'indicazione dei limiti delle fonti utilizzate.
Ogni voce del report indica la fonte da cui proviene. Dove un dato non è accessibile per legge — la Centrale dei Rischi è l'esempio tipico — il report lo dichiara come tale, invece di colmare il vuoto con stime non verificabili.
Come si sviluppa l'incarico
L'iter parte dall'interesse concreto da tutelare e si chiude con un documento utilizzabile.
Consulenza riservata
si definiscono l'operazione da tutelare (ingresso socio, partnership, fornitore, acquisizione) e gli accertamenti pertinenti.
Conferimento dell'incarico scritto
finalità, perimetro dei dati e base giuridica (legittimo interesse, art. 6.1.f GDPR), nel rispetto della minimizzazione.
Raccolta su fonti legittime
consultazione del Registro Imprese, dei protesti, dell'ispezione ipotecaria e delle altre fonti aperte pertinenti.
Analisi e incrocio dei dati
lettura interpretata delle fonti, con distinzione netta tra informazione pubblica e dato non accessibile.
Report finale
relazione ordinata e tracciabile, comunicata solo al committente.
Non esiste un listino fisso: il costo dipende dal perimetro dell'operazione e dalla profondità degli accertamenti. Per questo Investigazioni Discovery definisce un'offerta scritta dopo una prima consulenza gratuita e riservata.
Domande frequenti
Posso far verificare l'esposizione bancaria di un futuro socio?
Non tramite la Centrale dei Rischi. I dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sono riservati e coperti da segreto d'ufficio: sono accessibili solo al soggetto censito o a chi ne ha titolo per legge, non a terzi. L'unica via lecita è che sia l'interessato stesso a richiedere e condividere il proprio prospetto.
Serve il consenso della controparte per la due diligence?
No, di regola. Il trattamento può fondarsi sul legittimo interesse del titolare o di terzi (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR), nel rispetto della minimizzazione e della limitazione della finalità, senza consenso del soggetto verificato, purché non prevalgano i suoi diritti.
Quali informazioni sull'impresa sono davvero pubbliche?
Diverse, e significative. Dal Registro delle Imprese chiunque può ricavare visure, bilanci, elenco soci e cariche; dal Registro informatico dei protesti i protesti cambiari (conservati 5 anni); dall'ispezione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate i beni immobili e le relative formalità.
Chi può svolgere legittimamente questa attività?
Solo un istituto con licenza prefettizia. L'art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931) vieta di eseguire investigazioni o raccogliere informazioni per conto di privati senza licenza del Prefetto. Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia.
Il report di due diligence si può usare in una trattativa o in giudizio?
Sì, nei limiti del lecito. Un report costruito su fonti legittime, tracciabili e comunicato al solo committente è uno strumento di valutazione utilizzabile nelle decisioni d'impresa e, ove necessario, come elemento da produrre tramite il proprio legale.
Per il quadro completo dei servizi alle imprese consulti il pillar Investigazioni aziendali; per l'attività a tutela del credito e dei rapporti commerciali, l'approfondimento Ambito commerciale. Per una valutazione gratuita e riservata della Sua operazione, può richiedere un'offerta scritta.
A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.