Si esamina la normativa contenuta negli artt. 2598 e ss. del Codice Civile che vieta gli atti di concorrenza sleale tipici ovvero gli atti di denigrazione e l’appropriazione di pregi altrui, nonché quelli atipici quali gli atti contrari ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare l’altrui azienda. La legge definisce la tutela giurisdizionale, inibitoria e risarcitoria, accordata all’imprenditore, consentendogli anche di agire in giudizio. La ratio della norma è quella di imporre alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si avvantaggi, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti, con l’utilizzo di metodi contrari all’etica commerciale.

I principali casi di concorrenza sleale si individuano nell’utilizzo illecito di nomi o segni distintivi che creano confusione con i nomi ed i segni di un’altra azienda, imitazione della forma e dell’aspetto dei prodotti, diffusione di notizie denigratorie e apprezzamenti sui prodotti sulla sua attività, appropriazione di pregi specifici, violazione dei principi della correttezza professionale che danneggiano l’azienda concorrente, ovvero spionaggio industriale, boicottaggio, storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche.

L’attività info-investigativa sarà mirata all’identificazione di soggetti interni e/o esterni ad un’azienda che adottano metodi scorretti e contrari a qualsiasi norma morale e commerciale per privarla di un’acquisita posizione di mercato.

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