Quando un ex dipendente porta via clienti, segreti e colleghi, l'impresa non resta senza tutela: il codice civile distingue la concorrenza lecita da quella sleale (art. 2598), vincola il lavoratore all'obbligo di fedeltà durante il rapporto (art. 2105) e consente di limitarne l'attività dopo la cessazione con un patto di non concorrenza valido (art. 2125). L'investigazione privata serve a una cosa precisa: documentare i fatti — contatti, sviamento di clientela, passaggi di personale — che il legale userà per dimostrare l'illecito. Questo articolo è una guida operativa: cosa dice la legge, cosa la Cassazione richiede perché si parli davvero di concorrenza sleale, e cosa un investigatore può e non può raccogliere.

Per il quadro completo degli accertamenti a tutela dell'azienda — dalla due diligence al controllo dell'assenteismo — vedi Investigazioni aziendali.

Cos'è la concorrenza sleale: le tre fattispecie dell'art. 2598 c.c.

La concorrenza, in sé, è lecita e fisiologica al mercato. Diventa illecita quando si avvale di mezzi tipizzati dal codice civile. L'art. 2598 c.c. raggruppa gli atti di concorrenza sleale in tre categorie.

  • Atti di confusione (n. 1): uso di nomi o segni distintivi confondibili con quelli legittimamente usati dal concorrente, imitazione servile dei suoi prodotti, ogni altro mezzo idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività altrui.
  • Denigrazione e appropriazione di pregi (n. 2): diffusione di notizie e apprezzamenti idonei a screditare i prodotti o l'attività del concorrente, oppure appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui.
  • Scorrettezza professionale (n. 3): impiego, diretto o indiretto, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. È la clausola generale che ricomprende lo storno di dipendenti e lo sviamento di clientela.

Compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente; chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 2598 c.c.

Le fattispecie più frequenti nel contenzioso d'impresa — e quelle in cui l'investigazione fa la differenza — sono quelle del n. 3: storno di dipendenti e sviamento di clientela.

Storno di dipendenti e sviamento di clientela: quando diventano illecito

Assumere personale proveniente da un concorrente non è, di per sé, vietato: la libertà di iniziativa economica e la libertà del lavoratore di cambiare datore restano la regola. L'illecito scatta solo quando il passaggio è organizzato per colpire l'azienda altrui. Il discrimine, fissato dalla Cassazione, è l'animus nocendi.

Perché lo storno di dipendenti di un'impresa concorrente costituisca concorrenza sleale sono necessari la consapevolezza, nel soggetto agente, dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa e l'animus nocendi, cioè l'intenzione di conseguire tale risultato; esso sussiste quando lo storno è attuato con modalità non giustificabili, secondo i principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14944 del 28 maggio 2024

La conseguenza pratica è netta: l'azienda che vuole agire non può limitarsi a lamentare di aver perso dei dipendenti. Deve dimostrare come il passaggio è avvenuto.

La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non costituisce di per sé concorrenza sleale: occorre la prova dell'animus nocendi, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'organizzazione, la difficoltà di sostituzione e le modalità con cui i dipendenti sono stati indotti al passaggio.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3865 del 17 febbraio 2020

Lo stesso vale per lo sviamento di clientela: perdere clienti per la maggiore competitività di un rivale è fisiologico; diverso è se l'ex dipendente li contatta sistematicamente sfruttando elenchi, contatti e informazioni acquisiti durante il rapporto. Sono proprio questi elementi oggettivi — chi è passato, in che ruolo, con quali modalità, verso quali clienti — il terreno su cui lavora l'investigatore.

Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) e i requisiti di validità

Per tutelarsi dopo la fine del rapporto, l'impresa può vincolare il lavoratore con un patto di non concorrenza. Ma è uno strumento fragile: l'art. 2125 c.c. lo subordina a tre requisiti, tutti necessari, in mancanza dei quali è nullo.

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Art. 2125 c.c.

Senza anche uno solo di questi tre elementi — forma scritta, corrispettivo per il lavoratore, limiti di oggetto, tempo e luogo — il patto è nullo e non produce effetti. La durata massima è cinque anni per i dirigenti e tre anni negli altri casi; se le parti pattuiscono di più, la durata si riduce automaticamente al limite di legge.

In concreto: un patto valido permette all'azienda di contestare al concorrente l'attività dell'ex dipendente. Ma resta da provare che il divieto è stato violato — che l'ex dipendente opera realmente per un concorrente, nello stesso settore, nell'area vietata. Anche qui la prova è fattuale, ed è ciò che l'accertamento mira a fornire.

L'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) durante il rapporto

Mentre il rapporto è ancora in corso, il lavoratore è già vincolato, senza bisogno di alcun patto, dall'obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2105 c.c.

L'obbligo copre due fronti: il divieto di concorrenza diretta e il divieto di divulgare o usare in modo pregiudizievole informazioni riservate sull'organizzazione e i metodi di produzione. È la norma che entra in gioco quando un dipendente, ancora in forza, prepara l'attività concorrente o passa informazioni a un futuro datore.

Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) consente al lavoratore di svolgere altra attività fuori dall'orario concordato, ma fa espressamente salvo l'obbligo di fedeltà dell'art. 2105 c.c. e ammette limiti o divieti in caso di conflitto di interessi con l'attività principale. La possibilità di un secondo impiego non è quindi un lasciapassare alla concorrenza interna.

Cosa può documentare l'investigatore — e i limiti di liceità

L'investigatore non emette giudizi giuridici: raccoglie e ordina fatti che il legale e poi il giudice valuteranno. Sui temi della concorrenza sleale, l'accertamento si concentra su elementi oggettivi.

  • Attività concorrente in concreto: verifica che l'ex dipendente (o il dipendente ancora in forza) operi effettivamente per un'impresa concorrente, nello stesso settore e nell'area in cui il patto o l'obbligo di fedeltà lo vietano.
  • Contatti e modalità del passaggio di personale: chi è passato al concorrente, in quale ruolo, con quale tempistica e con quali modalità di reclutamento — gli stessi elementi che la Cassazione richiede per accertare l'animus nocendi.
  • Sviamento di clientela: contatti ricorrenti dell'ex dipendente verso i clienti dell'azienda, riscontrabili attraverso l'osservazione di incontri e attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Pubblicità e segni distintivi: rilievo di insegne, materiali e comunicazioni che possano integrare confusione o appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 2.

I limiti sono ciò che rende la documentazione utilizzabile in giudizio anziché controproducente.

L'attività di investigazione privata può essere svolta solo da chi è in possesso della licenza del Prefetto prevista dall'art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931): senza licenza è vietato eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati.

TULPS, art. 134 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E). Restano fuori dal lecito gli accessi abusivi a dispositivi e account aziendali altrui, le intercettazioni non autorizzate e le localizzazioni prive di titolo: una prova così ottenuta non rafforza la posizione dell'impresa, la indebolisce. Si documenta ciò che è osservabile dall'esterno, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, su incarico scritto e per la sola finalità di far valere un diritto.

Come si sviluppa l'incarico

L'iter parte dal diritto da tutelare e dagli elementi di fatto che giustificano l'indagine, non dalla prova fine a sé stessa.

Valutazione del caso con il committente e, di norma, il suo legale: si individua la fattispecie (storno, sviamento, violazione del patto o dell'obbligo di fedeltà) e gli elementi di fatto già disponibili.

Conferimento dell'incarico scritto

diritto da far valere, elementi di fatto che giustificano l'indagine e termine ragionevole di conclusione.

Attività di osservazione

rilievi in luoghi pubblici o aperti al pubblico sui fatti rilevanti — attività concorrente, contatti, passaggi di personale — nei limiti dell'incarico.

Report investigativo

relazione ordinata con cronologia datata e descrizione oggettiva dei fatti, utilizzabile a sostegno della domanda giudiziale.

Produzione in giudizio

il legale colloca la relazione nel fascicolo, a riscontro dei requisiti che la legge e la Cassazione richiedono (a partire dall'animus nocendi).

I tempi e i costi dipendono dalla fattispecie, dalla ricorrenza delle condotte da documentare, dalle ore di osservazione e dall'estensione territoriale. Per questo Investigazioni Discovery non comunica listini standard, ma definisce un'offerta scritta dopo una prima consulenza gratuita e riservata.

Domande frequenti

Assumere un dipendente di un concorrente è concorrenza sleale?

No, non di per sé. La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente è lecita: perché vi sia concorrenza sleale occorre la prova dell'animus nocendi, desunto da elementi oggettivi come la quantità e qualità del personale stornato, la sua posizione e le modalità del passaggio (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3865/2020; conf. ord. n. 14944/2024).

Il patto di non concorrenza firmato è sempre valido?

Non sempre. L'art. 2125 c.c. lo dichiara nullo se manca anche solo uno fra tre requisiti: forma scritta, corrispettivo per il lavoratore e limiti determinati di oggetto, tempo e luogo. La durata non può superare cinque anni per i dirigenti e tre anni negli altri casi; un termine maggiore si riduce automaticamente al limite di legge.

Un dipendente ancora in azienda può preparare un'attività concorrente?

No, viola l'obbligo di fedeltà. Durante il rapporto il lavoratore non deve trattare affari in concorrenza con l'imprenditore né divulgare o usare in modo pregiudizievole notizie sull'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa (art. 2105 c.c.). Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) consente un secondo impiego ma fa salvo proprio questo obbligo.

Le prove raccolte dall'investigatore servono per la concorrenza sleale?

Sì, perché la legge chiede fatti. Tanto l'animus nocendi nello storno quanto lo sviamento di clientela o la violazione del patto si dimostrano con elementi oggettivi: contatti, modalità del passaggio di personale, attività concorrente in concreto. L'investigatore autorizzato documenta questi fatti in un report ordinato, raccolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, su incarico scritto.

A chi rivolgersi per accertamenti sulla concorrenza sleale?

A un istituto con licenza prefettizia. L'investigazione privata richiede la licenza del Prefetto ex art. 134 TULPS (R.D. 773/1931). Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano ed in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. n. 14681/12B15E).


Per il quadro completo degli accertamenti a tutela dell'azienda — controllo dei dipendenti, due diligence, tutela del know-how — consulti Investigazioni aziendali. Per una valutazione gratuita e riservata del Suo caso, può richiedere un'offerta scritta.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.