Il datore di lavoro può accertare l'abuso dei permessi ex Legge 104 e le false malattie affidandosi a un'agenzia investigativa autorizzata: il controllo investigativo verifica condotte extra-lavorative del dipendente — uscite, attività, comportamenti fuori dai locali aziendali — non la prestazione lavorativa, che resta tutelata dallo Statuto dei lavoratori. Questa è una guida operativa per l'impresa: quando il controllo è legittimo e dove sono i suoi limiti, cosa dice la Cassazione sull'abuso dei permessi e sulle false malattie, cosa documenta in concreto l'investigatore e quale valore disciplinare ha il suo report.
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Il fenomeno: numeri di un problema reale
L'assenteismo fraudolento non è un sospetto generico, ma una voce di costo misurabile per chi gestisce personale. I certificati di malattia che transitano ogni anno dall'INPS danno la dimensione del fenomeno entro cui si annidano gli abusi.
La stragrande maggioranza di queste assenze è genuina, con una durata media di 4,9 giorni per certificato nel settore privato e 4,4 nel pubblico [fonte: INPS — Osservatorio Polo unico di tutela della malattia 2024]. Il problema non è il dato in sé, ma la minoranza di condotte fraudolente — false malattie e permessi ex Legge 104 fruiti per scopi personali — che ledono il vincolo fiduciario e il patrimonio aziendale. È su queste, e solo su queste, che il controllo investigativo può intervenire.
Quando il controllo è legittimo (e dove sono i limiti)
Il punto di partenza per ogni datore di lavoro è distinguere due piani che la legge tiene rigorosamente separati: la verifica della prestazione lavorativa e la verifica delle condotte illecite del dipendente fuori dall'azienda.
Lo Statuto dei lavoratori vieta al datore di sorvegliare la diligenza nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale. Gli artt. 2 e 3 della L. 300/1970 limitano l'impiego delle guardie particolari giurate alla tutela del patrimonio aziendale e impongono di comunicare ai lavoratori i nominativi del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa. L'art. 4, come novellato dal D.Lgs. 151/2015, disciplina i controlli a distanza tramite impianti e strumenti tecnologici: ammessi solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio, previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Il controllo investigativo si colloca su un piano diverso. Non riguarda la prestazione, ma comportamenti fraudolenti tenuti fuori dai locali aziendali.
Il controllo a opera di investigatori privati sul comportamento del lavoratore tenuto fuori dai locali aziendali non contrasta con gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori quando è diretto ad accertare condotte illecite o fraudolente lesive del patrimonio aziendale o del vincolo fiduciario, e non a verificare la diligenza nell'adempimento della prestazione.
Lo stesso vale per la malattia. L'art. 5 dello Statuto vieta al datore gli accertamenti sanitari diretti sull'infermità del dipendente — riservati alle strutture pubbliche — ma non gli impedisce di verificare situazioni di fatto incompatibili con lo stato morboso.
L'art. 5 dello Statuto dei lavoratori non impedisce al datore accertamenti su situazioni di fatto incompatibili con lo stato di malattia, esclusi i controlli medici: il datore può quindi avvalersi di un'agenzia investigativa per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente.
C'è però un limite che il datore non può ignorare, e che la Cassazione ha ribadito con fermezza nel 2025.
Il controllo investigativo sul dipendente in malattia è legittimo solo se mirato, effettuato ex post e sorretto da indizi concreti e documentabili preesistenti all'incarico. Il mero sospetto o l'intuizione del datore non bastano (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 20 agosto 2025, n. 23578). Prima di affidare un incarico occorre quindi avere elementi di fatto verificabili — non semplici impressioni.
Abuso dei permessi 104 e false malattie: cosa dice la Cassazione
L'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 riconosce al lavoratore, pubblico e privato, tre giorni di permesso mensile retribuito — in alternativa a due ore giornaliere — per l'assistenza a un familiare con handicap in situazione di gravità. Il permesso è uno strumento di tutela, non un giorno di libertà nella disponibilità del dipendente.
Quando il permesso viene fruito per finalità diverse dall'assistenza, si entra nell'abuso del diritto. E le conseguenze sono pesanti.
L'utilizzo dei permessi ex L. 104/1992 per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile configura abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, idoneo a integrare giusta causa di licenziamento; è richiesto un nesso causale diretto tra fruizione del permesso e assistenza alla persona disabile.
Nel caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 2157/2025, l'abuso — l'impiego dei permessi per attività personali e ricreative, tra cui uscite in bicicletta — era stato accertato proprio tramite agenzia investigativa: un controllo ritenuto legittimo perché diretto a una condotta fraudolenta, non alla prestazione.
Sul fronte delle false malattie, l'orientamento è consolidato da anni: il datore è legittimato ad avvalersi di agenzie investigative per accertare l'insussistenza dell'incapacità lavorativa del dipendente assente per malattia o infortunio (Cass. civ., sez. lavoro, ord. 17 giugno 2020, n. 11697). Le pronunce più recenti — la n. 21766/2024 sul perimetro dell'art. 5 e la n. 23578/2025 sui limiti — non hanno smontato questo principio, ma lo hanno reso più rigoroso: il controllo è ammesso, purché mirato e fondato su indizi concreti.
Cosa documenta l'investigatore
L'attività dell'investigatore si concentra sulle condotte osservabili in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fuori dai locali aziendali. Non accerta lo stato di salute — quello resta alle strutture sanitarie — ma i fatti che lo contraddicono.
- Permessi 104: dove si reca e cosa fa il dipendente nelle ore o nei giorni di permesso, per verificare se l'attività è coerente con l'assistenza al familiare disabile o configura un uso personale/ricreativo.
- False malattie: comportamenti incompatibili con lo stato morboso dichiarato — attività fisiche, lavorative o ricreative incoerenti con la diagnosi —, nei limiti tracciati dall'art. 5 dello Statuto.
- Cronologia datata degli accertamenti, con luoghi e circostanze descritti in modo oggettivo, senza valutazioni personali.
- Rilievi video-fotografici raccolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, coerenti con la cronologia.
- Tracciabilità dell'incarico: gli indizi concreti preesistenti che giustificano l'indagine, come richiesto dalla Cassazione (sent. n. 23578/2025).
Valore disciplinare e licenziamento
Il report investigativo non è il fine, ma lo strumento che consente al datore di contestare l'addebito e adottare il provvedimento disciplinare con un fondamento probatorio solido.
Quando documenta un abuso dei permessi ex L. 104 o una falsa malattia, la relazione investigativa offre i fatti su cui costruire la contestazione. La Cassazione, con l'ordinanza n. 2157/2025, ha confermato che l'abuso dei permessi accertato per via investigativa integra giusta causa di licenziamento: la sanzione più grave, quella che esclude il preavviso, perché la condotta lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il provvedimento disciplinare resta una valutazione del datore e del suo legale, da calibrare sul caso concreto e sul procedimento dell'art. 7 dello Statuto. L'investigatore fornisce i fatti; la qualificazione giuridica e la proporzionalità della sanzione spettano a chi gestisce il rapporto di lavoro.
Come si sviluppa l'incarico
L'iter parte sempre dagli indizi concreti, non dal semplice sospetto: è questa la condizione che rende l'accertamento utilizzabile.
- Valutazione preliminare: si verifica l'esistenza di indizi concreti e documentabili (anomalie nei permessi, segnalazioni, incongruenze) preesistenti all'incarico, come richiede Cass. n. 23578/2025.
- Conferimento dell'incarico: si definiscono l'oggetto della verifica — abuso 104 o falsa malattia — e il perimetro dell'attività, circoscritto alle condotte extra-lavorative.
- Attività di osservazione: rilievi mirati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ex post rispetto agli indizi.
- Report investigativo: relazione ordinata con cronologia datata, rilievi e sintesi dei fatti rilevanti.
- Supporto al procedimento disciplinare: la relazione viene consegnata al datore e al suo legale per la contestazione dell'addebito.
Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E). Non comunica listini standard: ogni incarico ha obiettivi e difficoltà diversi, e l'offerta viene definita per iscritto dopo una prima consulenza gratuita e riservata.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può usare un investigatore privato per controllare un dipendente in malattia?
Sì, entro limiti precisi. L'art. 5 dello Statuto non impedisce al datore di verificare situazioni di fatto incompatibili con lo stato di malattia, esclusi gli accertamenti medici diretti (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 21766/2024). Il datore è legittimato ad avvalersi di agenzie investigative per accertare l'insussistenza dell'incapacità lavorativa (Cass. n. 11697/2020).
Basta il sospetto del datore per avviare un'indagine sulla malattia?
No. Il controllo investigativo è legittimo solo se mirato, effettuato ex post e sorretto da indizi concreti e documentabili preesistenti all'incarico: il mero sospetto o l'intuizione non sono sufficienti (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 23578/2025).
L'abuso dei permessi ex Legge 104 può portare al licenziamento?
Sì. L'uso dei permessi per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile configura abuso del diritto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, idoneo a integrare giusta causa di licenziamento; serve un nesso causale diretto tra fruizione del permesso e assistenza (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 2157/2025).
Il controllo investigativo viola lo Statuto dei lavoratori?
No, se è diretto a condotte fraudolente. Il controllo su comportamenti tenuti fuori dai locali aziendali non contrasta con gli artt. 2 e 3 dello Statuto quando accerta condotte illecite lesive del patrimonio o del vincolo fiduciario, non la diligenza nella prestazione (Cass. n. 2157/2025). L'art. 4 riguarda invece i controlli a distanza tramite strumenti tecnologici sull'attività lavorativa: ambito distinto.
A chi deve rivolgersi un'azienda per questi accertamenti?
A un istituto con licenza prefettizia. L'attività investigativa richiede l'autorizzazione del Prefetto. Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E).
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A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.