
L’art. 151 del Codice Civile prevede la possibilità per il Giudice che pronuncia la separazione, di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Il contesto è quello della “separazione con addebito” caratterizzata dal riscontro che uno dei coniugi ha avuto comportamenti contrari o non ha rispettato gli obblighi coniugali. In questi casi specifici, la pronuncia di addebito comporta la perdita del diritto all’assistenza previdenziale ed al mantenimento e può influire sulla quantificazione dell’assegno in fase di divorzio.
La Cassazione ha dichiarato che la fedeltà “consiste nell’impegno che ricade su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi” e che la “fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda”. In sostanza, si tratta di non recare un danno morale al coniuge, offendendo il suo onore. In fase di separazione può essere utile impugnare prove di infedeltà, anche per ottenere un corrispettivo di tipo economico. In generale, è consentito svolgere indagini sul coniuge sospettato, mantenendo però il diritto alla riservatezza.
La Suprema Corte afferma, con la sentenza nr. 9287/97, che “sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell’ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge”. Un Giudice può quindi ritenere punibile anche l’amore platonico, qualora sia accertato il fatto che la crisi coniugale dipenda da ciò.
Tra le varie sentenze in materia, si evidenzi che, tradire nel web è giusta causa di separazione matrimoniale. Lo definisce la 1^ sezione civile della Cassazione che, con sentenza nr. 9384 del 16 aprile 2018, conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello di Bologna ovvero che la frequentazione di siti d’incontri e chat è una violazione dell’obbligo di fedeltà. Quindi, la moglie che lascia la casa coniugale dopo aver scoperto, tramite l’operato di un’ agenzia investigativa, che il marito cercava altre donne online, non commette abbandono del tetto coniugale, perché è una “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi”. Con questa motivazione la Suprema Corte respinge il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie, per violazione dell’obbligo di coabitazione, dopo che la donna, scoperte le relazioni del marito, se n’era andata di casa. L’uomo chiedeva anche la revoca dell’obbligo di mantenimento, pari a 600 euro al mese. Richiesta, anche questa, respinta.