A favore dell'assistito si raccolgono elementi di prova in forma documentata, nei modi previsti dalle investigazioni difensive (artt. 391-bis e ss. c.p.p.). Non si tratta di "trovare un colpevole", ma di acquisire fatti — riscontri su persone, luoghi e tempi, verifiche di un alibi, dichiarazioni di chi sa qualcosa — e di ordinarli in modo che il difensore li possa produrre. Questo articolo è una guida operativa: cosa raccoglie in concreto l'investigatore privato autorizzato e come lo documenta perché regga.

Per il quadro della facoltà del difensore — quando nasce, fin dove arriva — vedi l'approfondimento Art. 327-bis c.p.p.. Qui guardiamo invece il lavoro sul campo.

A cosa serve l'investigazione difensiva per chi è indagato o imputato

L'accusa costruisce la sua ricostruzione dei fatti. La difesa ha il diritto di costruire la propria, cercando gli elementi che la sostengono. Non è un favore concesso: è una facoltà riconosciuta dal codice fin dal primo momento.

Dal momento dell'incarico, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 327-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397)

In pratica, l'investigatore privato autorizzato lavora per portare al difensore ciò che serve a sostenere una tesi: un alibi che regge, una versione dei fatti diversa da quella dell'accusa, una persona che ha visto e può riferire. È materiale che può incidere già nelle indagini preliminari, prima ancora del processo, ed è per questo che agire presto conta.

Cosa si raccoglie in concreto

Il punto non è raccogliere "tutto", ma raccogliere ciò che è pertinente al diritto da difendere. In ambito penale l'attività ruota intorno a pochi oggetti concreti.

  • Riscontri su persone: chi era presente, chi frequentava un luogo, chi può confermare o smentire un rapporto rilevante per i fatti contestati.
  • Riscontri su luoghi: sopralluoghi, rilievi e descrizioni dei posti dove i fatti sarebbero avvenuti, per verificarne la compatibilità con la ricostruzione dell'accusa.
  • Verifica dell'alibi: ricostruzione documentata degli spostamenti e della presenza dell'assistito in un dato momento, con riscontri oggettivi (presenze, orari, testimoni).
  • Individuazione di persone informate sui fatti: trovare chi sa qualcosa di utile e che l'accusa non ha sentito, o non ha sentito su quel punto.
  • Colloqui e dichiarazioni di quelle persone, assunti nelle forme di legge (vedi sotto).

L'individuazione e i colloqui con le persone informate sono il cuore dell'apporto investigativo: è qui che il codice nomina espressamente la nostra figura.

Per acquisire informazioni il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con persone informate sui fatti.

Art. 391-bis c.p.p.

Come si documenta, perché sia utilizzabile

Un elemento raccolto a favore dell'assistito vale nel processo solo se è documentato nelle forme previste. È la differenza tra una notizia e una prova. Le investigazioni difensive sono disciplinate da un blocco preciso di norme.

Le investigazioni difensive sono disciplinate dal Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale (artt. 391-bis – 391-decies), introdotto dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 397.

L. 7 dicembre 2000, n. 397; artt. 391-bis e ss. c.p.p.

Sul piano operativo questo significa che il colloquio, la ricezione di una dichiarazione e l'assunzione di informazioni seguono modalità formali: avvisi alla persona, verbalizzazione, possibilità di documentare quanto raccolto e di portarlo nel fascicolo del difensore. L'investigatore non improvvisa: raccoglie sotto il coordinamento del legale e con la tracciabilità che le norme richiedono, perché l'elemento sia poi spendibile.

Una dichiarazione raccolta "alla buona", fuori dalle forme dell'art. 391-bis e ss. c.p.p., rischia di non essere utilizzabile. La forma non è un cavillo: è la condizione perché ciò che l'assistito ha di favorevole entri davvero nel processo.

Il limite tra lecito e illecito

L'attività difensiva ha confini netti. Superarli non rafforza la posizione dell'assistito: la danneggia, perché un elemento ottenuto illecitamente è inutilizzabile e può esporre a responsabilità.

Restano fuori dal lecito: intercettazioni non autorizzate, accessi abusivi a telefoni, account o sistemi informatici, localizzazioni prive di titolo, induzione o pressioni sulle persone sentite. Il colloquio con la persona informata è un atto volontario: nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni.

A monte di tutto c'è il titolo per operare. L'attività investigativa per conto di privati è riservata a chi ha la licenza prefettizia: è la prima cosa da verificare quando si sceglie a chi affidarsi. Investigazioni Discovery opera con autorizzazione della Prefettura di Milano (lic. n. 14681/12B15E).

Come si lavora a fianco del difensore

L'investigatore non sostituisce l'avvocato e non agisce da solo: opera su incarico e sotto la direzione del difensore, che resta il titolare dell'attività e decide cosa cercare e cosa produrre.

  • Il difensore conferisce l'incarico e individua l'obiettivo investigativo a favore dell'assistito.
  • L'investigatore raccoglie riscontri, verifica l'alibi, individua e sente le persone informate sui fatti nelle forme di legge.
  • Il materiale torna al difensore in forma documentata e ordinata, pronto per essere valutato e, se utile, prodotto.
  • È il legale a decidere se e quando inserire gli elementi nel fascicolo: la strategia processuale resta sua.

Questa divisione dei ruoli è anche una garanzia: l'investigatore mette competenza di campo (osservazione, ricerca di persone, ricostruzione di spostamenti) al servizio di una scelta che resta giuridica e in capo al difensore.

Domande frequenti

L'investigatore privato può sentire i testimoni in un processo penale?

Sì, nelle forme di legge. L'art. 391-bis c.p.p. include espressamente gli investigatori privati autorizzati tra i soggetti che possono conferire con persone informate sui fatti e assumerne informazioni a fini difensivi. Il colloquio è volontario: la persona non è obbligata a parlare.

Da quando si può iniziare a raccogliere prove per la difesa?

Dal momento dell'incarico al difensore. L'art. 327-bis c.p.p. riconosce la facoltà di svolgere investigazioni difensive fin dal conferimento dell'incarico, quindi anche durante le indagini preliminari, prima che si arrivi al processo.

Gli elementi raccolti dall'investigatore sono utilizzabili nel processo?

Sì, se documentati nelle forme previste. Gli elementi raccolti a favore dell'assistito possono essere utilizzati nei modi disciplinati dal Titolo VI-bis del Libro V c.p.p. (artt. 391-bis e ss.). È la corretta documentazione a renderli spendibili nel fascicolo del difensore.

Serve il consenso della persona indagata o di chi viene sentito?

Per il colloquio sì, è volontario. Nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni all'investigatore: la persona informata sui fatti decide liberamente se conferire. L'attività investigativa, invece, è svolta su incarico del difensore a tutela del diritto di difesa dell'assistito.

A chi conviene rivolgersi?

A un istituto con licenza prefettizia, in coordinamento con il proprio avvocato. L'investigazione difensiva è efficace quando l'investigatore lavora sotto la direzione del difensore. Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia.


Per il quadro completo dei servizi in materia penale, consulti la pagina Indagini in ambito penale; per la facoltà del difensore e il suo fondamento normativo, l'approfondimento Art. 327-bis c.p.p.. Per una valutazione riservata del Suo caso, in raccordo con il Suo legale, può richiedere un primo contatto.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.