Le investigazioni difensive non servono solo a chi è accusato: anche chi ha subito un reato può, tramite il proprio difensore, far raccogliere elementi di prova a sostegno della propria posizione (art. 327-bis c.p.p.). La persona offesa che vuole sporgere una querela documentata, o la parte civile che intende sostenere l'accusa nel processo, dispongono dello stesso strumento codificato del Titolo VI-bis: il difensore può avvalersi di un investigatore privato autorizzato per cercare riscontri, individuare testimoni e documentare i fatti. Questa guida spiega chi è la persona offesa, cosa cambia con la costituzione di parte civile, cosa l'investigatore può davvero fare per la vittima del reato e dove si ferma il confine con gli atti riservati all'Autorità giudiziaria.

Per il quadro complessivo del servizio veda il pillar Ambito penale; per la disciplina generale dell'istituto, l'approfondimento Cosa sono le indagini difensive.

Persona offesa e parte civile: due figure, un solo bisogno di prova

C'è una differenza tecnica che conviene chiarire subito, perché cambia il momento e il fine dell'attività investigativa.

La persona offesa dal reato è chi ha subito direttamente la lesione dell'interesse protetto dalla norma penale: la vittima di una truffa, di una violenza, di una diffamazione, di uno stalking. La sua posizione esiste fin dalla fase delle indagini preliminari: può presentare querela, denuncia, memorie e indicare elementi di prova.

La parte civile è invece chi, avendo subito un danno dal reato, si costituisce nel processo penale per chiedere il risarcimento: una qualità che si assume con un atto formale nel giudizio. Sono spesso la stessa persona in due momenti diversi del procedimento.

In entrambi i casi il problema pratico è identico a quello della difesa dell'imputato, ma rovesciato: non basta affermare di aver subito un torto, occorre portare elementi. E qui interviene la facoltà investigativa del difensore.

Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel Titolo VI-bis del Libro V.

Art. 327-bis c.p.p.

La norma parla di «proprio assistito», non di «imputato». La facoltà investigativa spetta quindi anche al difensore della persona offesa e della parte civile: la legge non riserva le indagini difensive a una sola parte del processo.

Il punto distintivo rispetto alla difesa dell'imputato è il fine. L'imputato cerca elementi che lo discolpino; la persona offesa cerca elementi che diano sostanza alla propria querela e sostegno all'accusa privata. Lo strumento — l'investigazione difensiva ex art. 327-bis e Titolo VI-bis — è lo stesso, ma orientato a far valere i diritti di chi il reato lo ha subito.

Da quando e con quale legge: la facoltà investigativa a favore della vittima

Le investigazioni difensive non sono una prassi informale, ma un istituto codificato, valido per ogni parte privata che agisca tramite difensore.

Le investigazioni difensive sono disciplinate dal Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale (artt. 391-bis – 391-decies), introdotto dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante «Disposizioni in materia di indagini difensive».

L. 7 dicembre 2000, n. 397; artt. 391-bis ss. c.p.p.

Il momento in cui nasce la facoltà è l'incarico scritto al difensore, non una fase processuale successiva. Per la persona offesa questo è decisivo: significa potersi attivare presto, prima ancora di depositare la querela o di costituirsi parte civile, quando i ricordi dei testimoni sono freschi e i fatti ancora ricostruibili. Una querela costruita su riscontri raccolti e documentati per tempo è cosa diversa da un esposto generico.

Cosa può fare l'investigatore autorizzato per la persona offesa

Il difensore della vittima non deve compiere personalmente ogni accertamento: può avvalersi di un investigatore privato autorizzato, espressamente previsto dal codice tra i soggetti dell'investigazione difensiva.

Il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici, possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, ricevere da loro dichiarazioni o assumere informazioni.

Art. 391-bis c.p.p.

Concretamente, su incarico del difensore della persona offesa o della parte civile, l'investigatore può svolgere queste attività.

  • Individuare e conferire con persone informate sui fatti: testimoni di un episodio, colleghi, vicini, soggetti presenti al momento del reato, nelle forme dell'art. 391-bis c.p.p.
  • Raccogliere riscontri documentali leciti: elementi che confermino la dinamica dei fatti narrati nella querela, attinti da fonti accessibili.
  • Ricostruire la dinamica e il contesto del fatto: luoghi, tempi, abitudini, relazioni tra le persone coinvolte, utili a dare coerenza al racconto della vittima.
  • Documentare condotte rilevanti che proseguono nel tempo: tipico nello stalking o nelle molestie reiterate, dove il fatto si compone di episodi successivi da fissare.
  • Verbalizzare e ordinare gli elementi raccolti: in modo che il difensore possa allegarli alla querela, a una memoria o produrli in giudizio a sostegno dell'accusa.

L'investigatore, dunque, opera all'interno del mandato difensivo: non sostituisce il difensore, lo affianca nella ricerca e nei colloqui. È il difensore a conferire l'incarico e a restare titolare dell'investigazione.

Dove si ferma: gli atti riservati all'Autorità giudiziaria

Questo è il confine che separa l'attività professionale dalla promessa illecita, ed è particolarmente delicato per chi è vittima e vorrebbe "andare fino in fondo".

L'investigatore della persona offesa non può compiere atti che la legge riserva all'Autorità giudiziaria. Non dispone perquisizioni, sequestri o intercettazioni; non accede a banche dati riservate; non sostituisce le indagini del pubblico ministero né gli atti che il codice attribuisce al solo difensore (come gli avvertimenti formali ex art. 391-bis c.p.p.). L'attività resta confinata alle forme e alle finalità del Titolo VI-bis. Chi promette di ottenere atti coperti da segreto o riservati al PM e al GIP sta offrendo ciò che la legge non consente.

La forza della posizione della persona offesa non sta nel procurarsi atti vietati, ma nel presentare al pubblico ministero — e poi al giudice — elementi raccolti in modo lecito e ordinati con metodo. Sarà l'Autorità giudiziaria, sollecitata da una querela ben documentata, a esercitare i poteri che solo a essa competono.

Come gli elementi raccolti diventano utilizzabili

Raccogliere riscontri ha senso solo se possono poi essere valorizzati. Il codice prevede che gli atti difensivi, documentati nelle forme di legge, confluiscano nel procedimento.

Gli elementi raccolti nel corso delle investigazioni difensive, quando documentati nelle forme previste dal Titolo VI-bis del Libro V, possono essere utilizzati nei modi stabiliti dalle norme sulle investigazioni difensive (artt. 391-bis ss. c.p.p.).

Artt. 391-bis ss. c.p.p. (L. 397/2000)

Il punto pratico è la documentazione. Una dichiarazione raccolta senza le forme del Titolo VI-bis perde efficacia; un riscontro non datato e non verbalizzato vale poco davanti a un giudice. Per questo il modo in cui l'investigatore documenta gli accertamenti non è un dettaglio formale, ma la condizione perché l'elemento sostenga davvero la querela o l'azione di parte civile.

La differenza con l'ambito civile aiuta a capire il valore della relazione. Nel processo civile la relazione di un investigatore privato è una prova atipica liberamente valutabile dal giudice (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4038/2024). In ambito penale il legislatore è andato oltre: ha tipizzato nel Titolo VI-bis le forme e le modalità d'uso degli atti difensivi, dando alla parte privata — imputato o persona offesa — uno strumento codificato e non rimesso alla sola discrezionalità del giudice.

Il valore di un investigatore con esperienza di Polizia Giudiziaria

Lavorare per la persona offesa significa muoversi nel linguaggio e nelle forme del processo penale dal lato dell'accusa privata. Chi proviene dalla Polizia Giudiziaria conosce dall'interno come si raccoglie un atto, quali elementi reggono il confronto e come una circostanza riferita da un testimone si trasforma in un riscontro documentato e spendibile.

Investigazioni Discovery ha sede a Monza, opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E), ed è diretta da un ex Commissario della Polizia di Stato con oltre 35 anni di Polizia Giudiziaria. È un'esperienza che si traduce in metodo: individuare le persone informate giuste, conferire nelle forme dell'art. 391-bis e documentare in modo che l'atto regga.

A monte resta il titolo per operare: l'attività investigativa per conto di privati non è libera.

Senza licenza del Prefetto è vietato a enti o privati eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati: l'attività investigativa deve essere svolta da istituti autorizzati.

Art. 134 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Come si sviluppa l'incarico con il difensore della persona offesa

L'attività non parte dall'investigatore, ma dal mandato del difensore della vittima. L'iter rispetta la sequenza fissata dal codice.

Incarico scritto del difensore

la facoltà di indagare sorge dal mandato professionale risultante da atto scritto (art. 327-bis c.p.p.), conferito dalla persona offesa o dalla parte civile.

Conferimento dell'incarico all'investigatore

il difensore individua l'attività da svolgere e si avvale dell'investigatore privato autorizzato (art. 391-bis c.p.p.).

Ricerca e colloqui

l'investigatore individua le persone informate sui fatti e conferisce con loro nelle forme del Titolo VI-bis (art. 391-bis c.p.p.).

Documentazione degli atti

gli elementi raccolti sono verbalizzati nelle forme previste, condizione della loro utilizzabilità (artt. 391-bis ss. c.p.p.).

Consegna al difensore

il difensore valuta gli atti e decide se allegarli alla querela, alla memoria o produrli a sostegno della costituzione di parte civile.

Non esiste un listino fisso: il costo dipende dal perimetro degli accertamenti e dalla complessità del fatto. Per questo Investigazioni Discovery definisce un'offerta scritta dopo una prima consulenza riservata, sempre nel rapporto con il difensore.

Domande frequenti

Anche la vittima di un reato può chiedere indagini difensive?

Sì. L'art. 327-bis c.p.p. riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore del «proprio assistito», senza distinguere tra imputato e persona offesa. Anche la vittima, tramite il proprio difensore, può quindi far raccogliere riscontri a sostegno della querela o della costituzione di parte civile.

Cosa può fare concretamente l'investigatore per la persona offesa?

Cercare e documentare riscontri leciti. Può individuare e conferire con persone informate sui fatti (art. 391-bis c.p.p.), ricostruire dinamica e contesto del reato e verbalizzare gli elementi raccolti, perché il difensore li alleghi alla querela o li produca in giudizio. Non può invece compiere atti riservati all'Autorità giudiziaria.

L'investigatore può ottenere atti riservati al PM o disporre intercettazioni?

No. Perquisizioni, sequestri, intercettazioni e l'accesso a banche dati riservate sono poteri dell'Autorità giudiziaria, non dell'investigatore privato. L'attività difensiva resta confinata alle forme e alle finalità del Titolo VI-bis: chi promette atti coperti da segreto offre ciò che la legge non consente.

Gli elementi raccolti sono utilizzabili nel procedimento?

Sì, se documentati nelle forme di legge. Gli elementi raccolti nelle investigazioni difensive possono essere utilizzati nei modi previsti dal Titolo VI-bis del Libro V c.p.p. (artt. 391-bis ss.): la corretta documentazione è la condizione della loro efficacia a sostegno della querela o dell'azione di parte civile.

Serve la licenza prefettizia per svolgere questa attività?

Sì. L'art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931) vieta di eseguire investigazioni o raccogliere informazioni per conto di privati senza licenza del Prefetto. Investigazioni Discovery ha sede a Monza, opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E).


Per il quadro completo del servizio e degli altri ambiti di intervento consulti il pillar Ambito penale; per il versante speculare della difesa dell'imputato, l'approfondimento Quali prove servono alla difesa. Per una valutazione riservata del Suo caso, insieme al Suo difensore, può richiedere un'offerta scritta.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.