Dal momento in cui riceve l'incarico, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (art. 327-bis c.p.p.). Non deve attendere un'autorizzazione del giudice né l'apertura del dibattimento: la facoltà sorge con il mandato. E per acquisire informazioni il difensore può avvalersi di investigatori privati autorizzati. Questo articolo spiega da quando nasce questa facoltà, quale legge la disciplina, cosa può e non può fare l'investigatore privato e come gli elementi raccolti entrano nel procedimento.

Per il quadro complessivo del servizio, veda la pagina Indagini in ambito penale.

Cosa sono le investigazioni difensive e da quando il difensore può svolgerle

Le investigazioni difensive sono l'attività con cui la difesa cerca, in modo autonomo rispetto al pubblico ministero, elementi di prova favorevoli all'assistito. Il fondamento è l'art. 327-bis del codice di procedura penale.

Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel Titolo VI-bis del Libro V.

Art. 327-bis c.p.p.

Il dato rilevante è il momento di nascita della facoltà: l'incarico, non una fase processuale successiva. Questo significa che la difesa può attivarsi presto, anche prima che il quadro accusatorio si consolidi, raccogliendo riscontri quando i ricordi delle persone informate sono ancora freschi e i luoghi non sono mutati.

La parola chiave dell'art. 327-bis è «facoltà»: la difesa non è obbligata a indagare, ma ne ha il diritto pieno. L'attività investigativa difensiva è speculare a quella del pubblico ministero, con la differenza che è orientata a individuare elementi a favore dell'assistito.

Il quadro normativo: Titolo VI-bis e Legge 397/2000

Le investigazioni difensive non sono una prassi di fatto: sono un istituto codificato. La disciplina organica è stata introdotta nel codice di procedura penale dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 397.

Le investigazioni difensive sono disciplinate dal Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale (artt. 391-bis – 391-decies), introdotto dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante «Disposizioni in materia di indagini difensive».

L. 7 dicembre 2000, n. 397; artt. 391-bis ss. c.p.p.

Prima del 2000 l'attività difensiva di ricerca della prova viveva in una zona grigia. La Legge 397 le ha dato una sede precisa nel codice e un perimetro di forme: come si conferisce con le persone informate, come si documentano le dichiarazioni, come gli atti possono essere prodotti. È in questo Titolo VI-bis che si colloca anche il ruolo dell'investigatore privato.

Il ruolo dell'investigatore privato autorizzato ex art. 391-bis: cosa può e non può fare

Il difensore non deve compiere personalmente ogni atto. L'art. 391-bis c.p.p. individua espressamente i soggetti che possono conferire con le persone informate sui fatti, e tra questi figurano gli investigatori privati autorizzati.

Il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici, possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, ricevere da loro dichiarazioni o assumere informazioni.

Art. 391-bis c.p.p.

Chi può quindi raccogliere informazioni nell'ambito dell'investigazione difensiva:

  • Il difensore titolare dell'incarico scritto (art. 327-bis c.p.p.).
  • Il sostituto del difensore (art. 391-bis c.p.p.).
  • Gli investigatori privati autorizzati, incaricati dal difensore (art. 391-bis c.p.p.).
  • I consulenti tecnici nominati dalla difesa (art. 391-bis c.p.p.).

L'investigatore privato, dunque, opera all'interno di un mandato difensivo: non sostituisce il difensore, ma lo affianca nell'attività di ricerca e nel conferire con le persone informate. È il difensore a conferire l'incarico e a restare titolare dell'investigazione.

Cosa l'investigatore privato non può fare: non sostituisce gli atti riservati al difensore (come l'avvertimento formale alla persona informata previsto dall'art. 391-bis c.p.p.), non compie atti che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria e non opera senza la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. L'attività resta confinata alle forme e alle finalità del Titolo VI-bis.

Come gli elementi raccolti entrano nel procedimento e la loro utilizzabilità

La ricerca della prova ha senso solo se ciò che si raccoglie può poi essere utilizzato. Il codice prevede che gli atti difensivi, se documentati nelle forme di legge, possano confluire nel procedimento.

Gli elementi raccolti nel corso delle investigazioni difensive, quando documentati nelle forme previste dal Titolo VI-bis del Libro V, possono essere utilizzati nei modi stabiliti dalle norme sulle investigazioni difensive (artt. 391-bis ss. c.p.p.).

Artt. 391-bis ss. c.p.p. (L. 397/2000)

Il punto pratico è la documentazione: una dichiarazione raccolta senza le forme del Titolo VI-bis perde efficacia. Per questo il modo in cui l'investigatore verbalizza, data e ordina gli accertamenti non è un dettaglio formale, ma la condizione perché l'elemento abbia valore.

La differenza con l'ambito civile aiuta a capire. Nel processo civile la relazione di un investigatore privato è una prova atipica liberamente valutabile dal giudice (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4038/2024). In ambito penale il legislatore è andato oltre la prova atipica: ha tipizzato forme e modalità di utilizzo degli atti difensivi nel Titolo VI-bis, proprio per dare alla difesa uno strumento codificato e non rimesso alla sola discrezionalità del giudice.

Il valore di un investigatore con esperienza di Polizia Giudiziaria

Le investigazioni difensive richiedono di muoversi nel linguaggio e nelle forme del processo penale. Chi proviene dalla Polizia Giudiziaria conosce dall'interno come si raccoglie un atto, quali elementi reggono il confronto con l'accusa e come una circostanza utile si trasforma in un riscontro documentato e spendibile.

Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E) ed è diretta da un ex Commissario della Polizia di Stato con oltre 35 anni di Polizia Giudiziaria. È un'esperienza che si traduce in metodo: individuare le persone informate giuste, conferire con loro nelle forme dell'art. 391-bis, documentare in modo che l'atto regga.

Come si sviluppa l'incarico col difensore

L'attività non parte dall'investigatore, ma dal mandato difensivo. L'iter rispetta la sequenza fissata dal codice.

  • Incarico scritto del difensore: la facoltà di indagare sorge dal mandato professionale risultante da atto scritto (art. 327-bis c.p.p.).
  • Conferimento dell'incarico all'investigatore: il difensore individua l'attività da svolgere e si avvale dell'investigatore privato autorizzato (art. 391-bis c.p.p.).
  • Ricerca e colloqui: l'investigatore individua le persone informate e conferisce con loro nelle forme del Titolo VI-bis (art. 391-bis c.p.p.).
  • Documentazione degli atti: gli elementi raccolti sono verbalizzati nelle forme previste, condizione della loro utilizzabilità (artt. 391-bis ss. c.p.p.).
  • Consegna al difensore: il difensore valuta gli atti e decide se e come produrli nel procedimento.

Resta fermo che la titolarità dell'investigazione è del difensore: l'investigatore opera nei limiti dell'incarico ricevuto e delle forme di legge.

Domande frequenti

Da quando il difensore può iniziare le investigazioni difensive?

Dal momento dell'incarico. L'art. 327-bis c.p.p. riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni fin dal momento dell'incarico professionale risultante da atto scritto, senza attendere una fase processuale successiva.

L'investigatore privato può raccogliere informazioni dalle persone informate sui fatti?

Sì. L'art. 391-bis c.p.p. include espressamente gli investigatori privati autorizzati tra i soggetti che possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili e assumere informazioni, nell'ambito dell'incarico difensivo.

Quale legge disciplina le investigazioni difensive?

La Legge 7 dicembre 2000, n. 397, che ha introdotto nel codice di procedura penale il Titolo VI-bis del Libro V (artt. 391-bis – 391-decies), recante le disposizioni in materia di indagini difensive.

Gli elementi raccolti dalla difesa sono utilizzabili nel procedimento?

Sì, se documentati nelle forme di legge. Gli elementi raccolti nelle investigazioni difensive possono essere utilizzati nei modi previsti dal Titolo VI-bis del Libro V c.p.p. (artt. 391-bis ss.): la documentazione corretta è la condizione della loro efficacia.

L'investigatore privato sostituisce il difensore?

No. L'investigatore opera all'interno del mandato conferito dal difensore, che resta titolare dell'investigazione. L'investigatore affianca la difesa nella ricerca e nei colloqui ex art. 391-bis c.p.p., ma non compie gli atti riservati al difensore.

Serve la licenza prefettizia per svolgere queste indagini?

Sì. L'attività di investigazione privata richiede la licenza del Prefetto ex art. 134 TULPS. Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E).


Per il quadro completo del servizio e degli altri ambiti di intervento, consulti la pagina Indagini in ambito penale. Per una valutazione riservata del Suo caso, può richiedere un primo contatto con l'Istituto.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.