Le investigazioni in ambito penale possono essere eseguite anche dal difensore dell’indagato/imputato e sono finalizzate alla ricerca di elementi probatori non emersi nel corso dell’attività della Polizia Giudiziaria che, secondo i dettami della normativa vigente legata al principio della ricerca della verità, dovrebbe individuare anche gli elementi a favore dell’indagato/imputato. Non si trascuri inoltre il ruolo svolto dal difensore finalizzato ad integrare l’attività già posta in essere dal Pubblico Ministero. Infatti l’avvocato della difesa non ha più solo il ruolo di confutare le accuse, ma ha la possibilità di svolgere concretamente attività di indagine per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Diffuso nell’immaginario collettivo è il principio che tali le indagini possano essere eseguite unicamente dalla Polizia Giudiziaria, delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale. L'investigatore privato autorizzato è di ausilio al difensore nell'ambito delle investigazioni difensive, come previsto nell'articolo 222 norme att. del Codice di Procedura Penale e dall'articolo 327-bis del citato Codice.
L’attività info-investigativa posta in essere dall’investigatore privato autorizzato è orientata alla ricerca di elementi probatori a favore della parte lesa ovvero a favore della parte accusata di aver commesso l’illecito. Nella prima ipotesi, ricercando nuovi elementi di prova, si può aiutare a rafforzare il quadro probatorio formalizzato dalla Procura. Nella seconda fattispecie, dimostrando l’estraneità dell’accusato ovvero l’innocenza dell’indagato/imputato, consentendo il libero convincimento del Giudice al fine di una nuova ricostruzione del quadro inquisitorio allineato alla realtà dei fatti.
La disciplina delle indagini difensive è contenuta all’interno del titolo VI bis del libro V del Codice di Procedura Penale. La riforma ha disciplinato nel dettaglio gli ambiti di intervento e gli strumenti a disposizione della difesa, composta quest’ultima non più solamente dall’avvocato ma, se ritenuto necessario, anche dall’investigatore privato e dal consulente tecnico di parte. Il difensore potrà quindi nominare, con specifico incarico, l’investigatore privato che svolgerà le indagini a favore del suo assistito e l’avvocato, in dibattimento, potrà avvalersi delle prove fornitegli. Il ruolo ed il raggio d’azione dell’investigatore privato in questo contesto è stato quindi ampliato e fortemente incentivato dal legislatore rispetto al passato. Il difensore ha quindi facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (327 bis c.p.p., comma 1), attività che può essere integrata dalla collaborazione di un investigatore privato autorizzato e da consulenti tecnici di parte (327 bis c.p.p., comma 3).
Le investigazioni in ambito penale non intervengono necessariamente e solo per difendersi, ma anche in via preventiva considerando l’ipotesi che si instauri un procedimento penale (art 391-nonies c.p.p) oppure dopo la fine del processo per chiedere la revisione della sentenza passata in giudicato, a causa della scoperta di nuovi elementi probatori. Le indagini difensive possono essere effettuate in tutte le fasi del procedimento, anche quando non esiste ancora un procedimento.
Anche se i poteri e le risorse a disposizione del difensore e dell’investigatore non saranno mai parificate a quelle di cui dispone la Polizia Giudiziaria, titolare di poteri coercitivi, esistono svariate prerogative quali l’attività di conferire con le persone in grado di fornire informazioni. Le dichiarazioni e le informazioni raccolte nel colloquio e successivamente documentate, dovranno essere acquisite nel rispetto di precise disposizioni di legge, pena l’inutilizzabilità delle stesse (art.391 bis e art. 391 ter c.p.p.). Verificare e descrivere lo stato dei luoghi e delle cose (art. 391-sexies c.p.p.) ovvero eseguire rilievi tecnici, scientifici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi, estrapolazioni del profilo genetico ed individuazione di impronte papillari. In questa categoria rientrano anche i sopralluoghi in luoghi privati o non aperti al pubblico, che saranno oggetto di autorizzazione dal Pubblico Ministero (art. 391-septies c.p.p.).
Ulteriore aspetto rilevante è l’espletamento dell’attività di osservazione, pedinamento, controllo che consente la cristallizzazione dei luoghi e degli eventi correlata da opportuni rilievi fotografici, nonché richieste di documentazioni alla P. A. (art. 391-quater c.p.p.). Al termine delle operazioni, in fase dibattimentale del processo, l’investigatore potrà essere sentito a deporre dinanzi l’Autorità Giudiziaria nel contraddittorio tra le parti in merito all’attività svolta.
L’Istituto Discovery, legalmente autorizzato dalla Prefettura di Milano a svolgere investigazioni in ambito penale ai sensi dell’art. 327 bis del Codice di Procedura Penale, può ricevere incarichi in qualità di C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) e coadiuvare la ricerca di prove documentali da utilizzare nella difesa dell’imputato. Collaboriamo assiduamente con prestigiosi studi legali per l'acquisizione di elementi probatori, sia a supporto delle indagini difensive nell'ambito del processo penale, sia per preparare una piano difensivo preventivo.
Il titolare, Commissario della Polizia di Stato in congedo, ritiene di potersi ben distinguere nel settore grazie all’ ultratrentennale esperienza di servizio operativo maturata nel contesto delle indagini di Polizia Giudiziaria presso la Squadra Mobile di Milano, anche in qualità di Vice Dirigente delle sezioni omicidi e violenze sessuali. Tale consapevolezza garantisce la conoscenza delle svariate strategie tecnico/operative finalizzate ad ottenere esiti investigativi positivi. Numerosi attestati di riconoscimento completano il profilo professionale del Titolare distintosi, nei decenni operativi presso il capoluogo meneghino, in numerose e delicate attività investigative in ambito giudiziario.