Quando un marchio registrato viene contraffatto, copiato o usato per vendere falsi, l'impresa ha strumenti penali e civili per reagire — ma servono prove documentate. Un istituto investigativo autorizzato ricostruisce sopralluoghi, acquisti-civetta e catena di custodia del campione, trasformando il sospetto in materiale utilizzabile dal legale per chiedere descrizione, sequestro e inibitoria. Il punto è la prova: senza un riscontro tracciabile su chi vende cosa, dove e a quali condizioni, l'azione a tutela del marchio parte zoppa. Questa guida spiega il quadro penale (artt. 473, 474, 517 c.p.), gli strumenti civili del Codice della Proprietà Industriale, cosa documenta concretamente l'investigatore e quali sono i limiti privacy.

Per il quadro dei servizi a tutela dei rapporti d'impresa vedi l'approfondimento Ambito commerciale; per l'attività specifica a difesa dei segni distintivi, la pagina Tutela marchi e brevetti.

Quanto vale davvero il falso in Italia

La contraffazione non è un problema di nicchia: è un mercato. Conoscerne la dimensione aiuta a capire perché reagire conviene, e perché i contraffattori hanno reti strutturate da intercettare.

6,3 miliardi €
spesa degli italiani in prodotti contraffatti stimata al 2020 (6 miliardi e 319 milioni), in calo del 13,5% reale rispetto ai 7,2 miliardi del 2017

Il dato è del rapporto Censis-MISE, l'ultimo disponibile della serie realizzata con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Dentro quei 6,3 miliardi il comparto della moda fa la parte del leone: accessori, abbigliamento e calzature valgono da soli 2 miliardi e 19 milioni, il 32% dell'intero mercato del falso. È lo stesso settore in cui si concentra il danno misurato a livello europeo.

Il danno per settore: il dato europeo

Sul versante UE le stime più recenti vengono dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Lo studio EUIPO del 2024, su dati 2018-2021, quantifica per tre comparti la quota di vendite perse a causa del falso.

Fonte: EUIPO, studio sull'impatto economico della contraffazione in abbigliamento, cosmetici e giocattoli, 2024 (dati 2018-2021)

In valore assoluto sono 16 miliardi di euro di mancate vendite annue e quasi 200.000 posti di lavoro persi nei soli tre settori. L'Italia è tra i Paesi più colpiti: nel solo abbigliamento perde ogni anno 1,7 miliardi di euro di vendite e 19.000 posti di lavoro, e arriva a 24.241 posti persi sommando i tre comparti — seconda solo alla Germania.

4,81 miliardi €
mancato gettito complessivo per lo Stato che l'emersione della contraffazione genererebbe (di cui 3,464 mld di IVA non versata), con circa 91.757 unità di lavoro a tempo pieno attivabili

C'è poi un dato che pesa sulla reputazione del marchio più ancora che sul bilancio: il 25,6% degli italiani ammette di aver acquistato almeno una volta prodotti falsi, ma il 62,7% di chi compra dichiara di essere stato ingannato, convinto di acquistare un originale. La contraffazione "inconsapevole" sposta sul titolare del marchio il costo di una qualità che non ha prodotto e di una delusione che non ha causato. È anche per questo che la relazione strategica congiunta EUIPO-Europol del 2024 colloca i reati di proprietà intellettuale dentro l'ecosistema della criminalità organizzata, con ricadute su economia, salute, sicurezza e ambiente.

Il quadro penale: artt. 473, 474 e 517 c.p.

La contraffazione del marchio non è solo un illecito civile: è reato. Il Codice penale distingue chi falsifica il segno, chi importa o vende il prodotto falsato e chi inganna il compratore con segni mendaci.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.

Art. 473, comma 1, c.p. (contraffazione di marchi e segni distintivi)

Per brevetti, modelli e disegni l'art. 473, comma 2, alza la pena: reclusione da uno a quattro anni e multa da 3.500 a 35.000 euro. La fase commerciale è punita dall'art. 474.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro.

Art. 474, comma 1, c.p. (introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi)

Chi invece detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione prodotti con segni falsi risponde dell'art. 474, comma 2 (reclusione fino a due anni, multa fino a 20.000 euro). Sotto, come norma sussidiaria — applicabile solo se il fatto non costituisce reato più grave — opera l'art. 517 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro chi vende prodotti con nomi, marchi o segni atti a ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità. È la fattispecie tipica del "falso che imita senza riprodurre fedelmente il marchio".

Gli strumenti civili del Codice della Proprietà Industriale

Accanto al binario penale, il titolare del marchio registrato ha il binario civile-industrialistico del D.Lgs. 30/2005. È spesso quello più efficace per fermare in fretta il fenomeno e ottenere il risarcimento.

La registrazione del marchio attribuisce al titolare il diritto di uso esclusivo e la facoltà di vietare ai terzi l'uso di un segno identico per prodotti identici, di un segno identico o simile che generi rischio di confusione o associazione, e — per i marchi che godono di rinomanza — di un segno che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio.

Art. 20 CPI (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

Una volta accertata la violazione, l'art. 124 CPI mette a disposizione del giudice un ventaglio di misure correttive: inibitoria della fabbricazione e del commercio, ritiro definitivo dal commercio, distruzione dei prodotti contraffatti a spese del contraffattore, assegnazione in proprietà dei prodotti e dei mezzi di produzione, e una penale per ogni violazione successiva. Ma prima ancora di arrivare alla condanna, serve cristallizzare la prova e bloccare la merce. Lo fa l'art. 129.

Il titolare del diritto può chiedere la descrizione o il sequestro degli oggetti che costituiscono violazione del suo diritto, dei mezzi di produzione e degli elementi di prova; in casi di speciale urgenza il giudice può provvedere con decreto motivato inaudita altera parte, secondo le norme del codice di procedura civile sui procedimenti cautelari.

Art. 129 CPI (D.Lgs. 30/2005) — descrizione e sequestro

L'inciso "inaudita altera parte" è decisivo: consente di intervenire senza preavvisare il contraffattore, evitando che faccia sparire la merce. Ma un giudice concede una misura così invasiva solo davanti a un fumus solido. Ed è qui che la documentazione investigativa diventa il presupposto pratico dell'azione legale.

Cosa documenta l'investigatore

L'istituto autorizzato non sostituisce il legale: gli fornisce i fatti su cui costruire ricorso e istanza cautelare. L'attività si concentra sull'individuazione e sulla prova della filiera del falso.

  • Sopralluoghi sui punti vendita: rilevazione di prodotti che riproducono il marchio tutelato, con documentazione fotografica dell'esposizione, dei prezzi e dei segni apposti.
  • Magazzini e depositi: individuazione dei luoghi di stoccaggio della merce contraffatta, utile a quantificare il fenomeno e a indirizzare il sequestro.
  • Monitoraggio e-commerce e marketplace: ricostruzione delle inserzioni, dei venditori, delle quantità e delle modalità di spedizione, con acquisizione delle pagine prima che vengano rimosse.
  • Fiere ed eventi di settore: presidio degli espositori che propongono prodotti recanti segni identici o confondibili con il marchio registrato.
  • Acquisto-civetta documentato: acquisizione del prodotto falso con fattura o scontrino, conservazione del campione e catena di custodia, così da legare in modo inequivocabile la merce al venditore.

Ogni elemento raccolto confluisce in una relazione che ha un valore processuale preciso. Per la giurisprudenza di legittimità la relazione dell'investigatore privato è prova atipica, liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c. come elemento indiziario da integrare con gli altri riscontri. E le riproduzioni allegate hanno una forza propria.

Le riproduzioni fotografiche, informatiche e cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche)

Foto e video dei prodotti falsi, dei punti vendita e delle inserzioni online, raccolti dall'investigatore, fanno quindi piena prova dei fatti rappresentati se la controparte non ne contesta la conformità. È la differenza tra una segnalazione generica e un fascicolo che regge in giudizio.

La cornice di legittimità: licenza e privacy

Tutto questo vale solo se l'attività è svolta da chi ne ha titolo e nel rispetto della protezione dei dati. L'investigazione per conto di terzi non è libera.

Senza licenza del Prefetto è vietato a enti o privati eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati: l'attività investigativa deve essere svolta da istituti autorizzati.

Art. 134 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Investigazioni Discovery opera con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E), con sede a Monza e operatività su Milano e in ambito nazionale. Sul fronte dei dati, l'attività si fonda sulla liceità del trattamento prevista dal GDPR (Reg. UE 2016/679) e dal Codice privacy (D.Lgs. 196/2003), nella finalità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con rispetto del principio di minimizzazione: si documenta solo ciò che serve a provare la violazione del marchio, e i risultati si comunicano al solo committente e al suo legale.

Come si sviluppa l'incarico

L'iter parte dal marchio da difendere e si chiude con un fascicolo pronto per l'azione legale.

Consulenza riservata

si definiscono il marchio registrato, l'ambito della violazione sospetta (punto vendita, magazzino, online, fiera) e gli accertamenti pertinenti.

Conferimento dell'incarico scritto

finalità di tutela del diritto in sede giudiziaria, perimetro e base giuridica del trattamento, nel rispetto della minimizzazione.

Attività sul campo

sopralluoghi, monitoraggio e-commerce, presidio fiere e acquisti-civetta documentati, con conservazione dei campioni e catena di custodia.

Relazione investigativa

documento ordinato e tracciabile, con foto e video idonei ex art. 2712 c.c. e valutabili come prova atipica ex art. 116 c.p.c.

Trasmissione al legale

la documentazione fonda ricorso e istanza cautelare ex artt. 124 e 129 CPI (descrizione, sequestro, inibitoria), eventualmente inaudita altera parte.

Non esiste un listino fisso: il costo dipende dall'ampiezza della filiera da documentare e dal numero di punti da presidiare. Per questo Investigazioni Discovery definisce un'offerta scritta dopo una prima consulenza gratuita e riservata.

Domande frequenti

Una relazione investigativa basta per ottenere un sequestro del falso?

Da sola no, ma ne è il presupposto pratico. Il sequestro e la descrizione ex art. 129 CPI li concede il giudice, su ricorso del legale, anche inaudita altera parte nei casi di speciale urgenza. La relazione investigativa fornisce il fumus: documenta dove e come la merce contraffatta è venduta o stoccata, così da rendere credibile e mirata l'istanza cautelare.

L'acquisto-civetta di un prodotto falso è una prova valida?

Sì, se documentato correttamente. L'acquisto del prodotto contraffatto con fattura o scontrino, la conservazione del campione e la catena di custodia legano la merce al venditore. Il materiale confluisce nella relazione, valutabile come prova atipica ex art. 116 c.p.c., mentre foto e video fanno piena prova ex art. 2712 c.c. se la conformità non viene disconosciuta.

Che differenza c'è tra l'art. 474 e l'art. 517 c.p.?

Il segno e la sua riproduzione. L'art. 474 c.p. punisce l'importazione e il commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'art. 517 c.p. è norma sussidiaria: colpisce chi vende prodotti con nomi, marchi o segni atti a ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità, e si applica solo quando il fatto non costituisce un reato più grave.

La tutela penale e quella civile si escludono a vicenda?

No, sono complementari. Il titolare può attivare il binario penale (artt. 473, 474, 517 c.p., con querela o d'ufficio nei casi previsti) e quello civile del Codice della Proprietà Industriale (artt. 20, 124, 129) per inibitoria, ritiro, distruzione, descrizione e sequestro. La documentazione investigativa serve a entrambi.

Chi può svolgere legittimamente queste indagini sui marchi?

Solo un istituto con licenza prefettizia. L'art. 134 del TULPS (R.D. 773/1931) vieta di eseguire investigazioni o raccogliere informazioni per conto di privati senza licenza del Prefetto. Investigazioni Discovery ha sede a Monza e opera su Milano e in ambito nazionale con autorizzazione prefettizia (lic. Prefettura di Milano n. 14681/12B15E), nel rispetto del GDPR e del Codice privacy.


Per il quadro dei servizi a tutela dei rapporti d'impresa consulti l'approfondimento Ambito commerciale; per la difesa di brevetti e informazioni riservate dell'azienda, la pagina tutela dei segreti industriali e del know-how. Per una valutazione gratuita e riservata del Suo caso, può richiedere un'offerta scritta.

A cura di Domenico Mele — Istituto Discovery, ex Commissario della Polizia di Stato, oltre 35 anni in Polizia Giudiziaria.