
Concludiamo questa trilogia di post sul matrimonio riepilogandone la natura contrattuale, densa di diritti e doveri reciproci, come in ogni formazione sociale. Se la famiglia è alla base, non per forza la più semplice, delle organizzazioni sociali, il matrimonio (o le altre forme di legame ammesse dall’ordinamento) è alla base della famiglia.
Dall’articolo 29 della Costituzione derivano i principi che regolano questo istituto, ed è chiaro come la norma primaria del nostro diritto richiami i concetti di società e di eguaglianza – morale e giuridica – in ottica paritaria tra i coniugi.
Marito e moglie sono uguali davanti alla legge, a patto che…
a patto che sia tutelato il principio di unità familiare, a ricordarci che la famiglia è una società!
Poi c’è l’articolo 30 che ispira il diritto di famiglia sulla tutela dei figli evidentemente visti come un continuum naturale del matrimonio.
Proseguiamo con il diritto.
Abbiamo parlato dell’articolo 143 del codice civile che specifica i doveri tra i coniugi – doveri a cui sono collegati dei diritti per l’altro, non dimentichiamocelo – in cui, al primo posto, spicca il dovere di fedeltà. Ma certo, siamo in una società, se i soci non sono fedeli la società non produce ricchezza, ma fa danni; semplice no?
Quindi, ci sono gli altri doveri: l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. Il terzo comma indica il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le proprie capacità di lavoro (professionale o casalingo).
L’articolo 144 codice civile sottolinea ancora l’eguaglianza delle parti nel concordare l’indirizzo, inteso come scelte di vita, della famiglia neocostituita (e per tutta la durata del matrimonio) ed il luogo di residenza.
Il legislatore, in poche righe, ci indica la via per costituire e per mantenere in piedi l’idea della famiglia, intesa come società, elencandoci i principi a cui è necessario essere ispirati – oltre all’amore reciproco, certo – per poterla costituire.
All’argomento fedeltà abbiamo dedicato gli ultimi due post, L’ATTIMO FUGGENTE e IL MATRIMONIO.
Se non li hai letti clicca sul link, concetti chiari e poco tempo di lettura.
Scorriamo allora il resto: numero uno, anzi due (il numero uno è la fedeltà), assistenza morale e materiale. Sono inclusi in questo diritto-dovere tutti quegli aspetti sia economici, sia affettivi che si intrecciano nella relazione coniugale. Ripeto, sia di natura patrimoniale che sentimentale, per cui il rifiuto continuo e ingiustificato dei rapporti sessuali, secondo una giurisprudenza ormai affermata (cfr. Cass. n. 8773/2012; n. 17056/2007), intende la mancanza di una intesa serena ed appagante che mina il “patto sociale” tra i coniugi.
Sappiamo bene che un rifiuto continuo può avere varie cause, che possono investire entrambi i coniugi. Chi vorrebbe avere rapporti con un partner violento? Con un prevaricatore? Inesistente? Nessuno. Possiamo scolpirlo sulla roccia, NESSUNO.
Poi c’è anche l’infedeltà; se il mio partner/socio non vuole avere rapporti con me, è anche probabile che li abbia con qualcun altro.
Ci siamo tornati, ancora la fedeltà!
Numero tre, tra i doveri-diritti tra i soci-coniugi: la collaborazione nell’interesse della famiglia, inteso come lavorare insieme per mantenere l’unità della famiglia, come richiesto dall’articolo 29 della Costituzione. Un partenariato che si configura come rapporto continuativo di proposta e confronto tra i coniugi affinché il concetto di famiglia, inteso come società, e gli altri principi a cui la stessa deve ispirarsi elencati dal legislatore, siano continuamente rispettati e mantenuti in vita.
Numero quattro, la coabitazione. La sede sociale; se non viviamo insieme, come possiamo perseguire l’obiettivo e mantenere in vita il patto sociale, assistere e collaborare con il partner? No, non bastano i social e le piattaforme di videoconference, tanto care oggi grazie alla pandemia di Coronavirus. Ci vuole la convivenza, con le dovute eccezioni legate a necessità molto particolari – eccezionali appunto – perché il rapporto tra i coniugi deve essere in equilibrio.
I pochi principi a cui il legislatore ha legato l’istituto del matrimonio hanno molte implicazioni, soprattutto dal punto di vista patrimoniale.
Cosa succede quando uno, o più d’uno, dei presupposti viene a mancare? Si balla. Si deve trovare un nuovo equilibrio, in cui la società si trasforma in unità distinte e uno più uno non fa più tre. Sparito il collante magico bisogno rimettere a posto i cocci ma, per fortuna, non sempre va così.
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