
Ordinanza 15094/2018 controlli su dipendente. Cassazione civile sezione lavoro del 11/06/2018.
Continuiamo la disamina delle casistiche in cui il l’impresa può avvalersi della collaborazione di un investigatore privato, rapporto che si configura come una collaborazione esterna.
Abbiamo visto l’importanza dell’apporto tecnico dell’investigatore nei casi di utilizzo fraudolento di permessi ex L. 104/92 e della opportunità di affidarsi ad un’agenzia che possieda la soft skill della efficace operatività sul territorio.
L’ordinanza 15094/2018 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro emessa il 11/06/2018, ha chiarito come armonizzare l’attività di controllo del datore di lavoro, con la Legge 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori, peraltro oggetto di recente restyling.
Nello specifico la Suprema Corte che, ricordiamo, decide sul tema della legittimità (ossia se i giudici di merito abbiano, o meno, applicato correttamente le norme giuridiche) ha modificato una sentenza della Corte d’Appello, su un caso di licenziamento di un dipendente, attivato dopo aver documentato tramite investigatore privato e non direttamente o tramite altro personale preposto ai controlli, la mancata esecuzione della prestazione lavorativa (nel caso specifico non venivano eseguiti controlli su cantieri).
La Suprema Corte ha stabilito così che i controlli sul lavoro – sull’esecuzione dell’attività lavorativa – devono essere effettuati dal datore di lavoro, direttamente o tramite altro personale (in forza dell’articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori), mentre possono essere effettuati controlli sul personale, anche fuori dall’orario o del luogo di lavoro in caso di attività illecita o fraudolenta, sospettata o anche solo ipotizzata.
Ciò non esclude che la documentazione di inadempimento dell’obbligazione contrattuale del dipendente, raccolta dall’investigatore, possa essere poi presa come spunto per svolgere attività diretta (e tramite personale aziendale) a documentare correttamente il comportamento (contrattualmente) scorretto del lavoratore.
Ricapitoliamo: ipotizziamo un comportamento illecito o fraudolento (utilizzo illecito di permessi ex L. 104/92, simulazione di malattia, concorrenza sleale, ecc.?) Possiamo ingaggiare direttamente l’investigatore professionista, affidandogli l’incarico di verificare l’ipotesi.
Sospettiamo che la funzione affidata non venga svolta, oppure venga svolta non diligentemente? Non possiamo utilizzare direttamente il materiale prodotto dall’investigatore, che non avrebbe valore in giudizio, ma dobbiamo al massimo usarlo come spunto e poi svolgere attività diretta, o tramite altro personale dipendente, per documentare l’inadempimento.
Resta ampio lo spettro dell’incarico che possiamo affidare all’investigatore, un professionista che dispone di esperienza, delle risorse umane e della tecnologia necessarie per documentare l’attività illecita o fraudolenta dei collaboratori.
Soprattutto in questi tempi, in cui le risorse scarseggiano e l’apporto di tutti è fondamentale, sapere di avere collaboratori corretti e fidati è strettamente necessario. l’Istituto Discovery, forte di una esperienza trentennale nelle indagini di polizia giudiziaria, dispone delle risorse umane e tecnologiche per essere il giusto partner, riservato e fidato, nelle verifiche in campo.
Già, perché proprio sul campo si distinguono i professionisti; altre importanti agenzie affidano all’Istituto Discovery questa specifica attività, riconoscendone l’elevato livello di specializzazione.
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Nell’ipotesi che vi siano comportamenti illeciti o fraudolenti in azienda, tra soci o in famiglia, ecco come contattare l’Istituto Discovery:
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