La separazione o il divorzio sono gli atti finali di una vita coniugale terminata, a volte in modo brutale e spesso in modo doloroso. Qualunque ne sia la forma di realizzazione, è certamente un processo psicologico che ha un profondo impatto sulla vita dei coniugi e soprattutto dei figli, se presenti, compresa l’intera sfera familiare.
Tuttavia, la “rottura” coniugale coinvolge la distribuzione delle attività e la custodia dei figli, aspetti che, non sempre, sono trattati in un clima di cordialità e di onestà.
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La medesima può essere legale (consensuale o giudiziale) o "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale. La separazione legale rappresenta una delle condizioni, la più frequente, per poter addivenire al divorzio.
Nella normativa che disciplina il divorzio, introdotta e disciplinata dalla legge n. 898 del 1° dicembre 1970, viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili, se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano. Con il divorzio terminano definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale, sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio, il coniuge può pervenire a nuove nozze.
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