A fronte della conclusione di un rapporto sentimentale, anche se non suggellato da un matrimonio, in presenza di figli minori, assume rilievo centrale il loro affidamento, di regola condiviso tra i genitori, compresa la definizione delle modalità di gestione e, de relato, del loro mantenimento. Ne consegue che il collocamento, talvolta esclusivo, assume particolare rilievo poiché consente di riuscire ad ottenere la quasi esclusività di educare e crescere i propri figli, a discapito dell’altro che ha manifestato un’incapacità genitoriale.
Diverse normative, susseguite negli anni, hanno modificato l’originario schema disegnato dalla Legge nr. 151 del 19 maggio 1975 (Riforma del diritto di Famiglia), e consentito all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati. Come sancito dall’art. 315 bis del Codice Civile, è stato stabilito l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni. E’ notorio che, il criterio fondamentale cui deve attenersi il Giudice per l’affidamento dei minori, è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale dell’adolescente. Si prescrive il privilegio alla soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, ed assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
Si richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo. Particolare riguardo si colloca alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Se in caso di affidamento congiunto, si sospetti che l'altro genitore non risponda adeguatamente agli propri obblighi evidenziando la cd. incapacità genitoriale, l’attività della Discovery potrà documentare i comportamenti pregiudizievoli del genitore affidatario e consentire al Committente di rappresentarli anche dinanzi al Giudice che sarà in condizione di realizzare il suo “libero convincimento” con l’emissione del dispositivo di sentenza.
Con l’esperienza investigativa maturata nel corso degli anni durante il servizio operativo, anche nel diritto di famiglia presso la Sezione Minori del capoluogo meneghino in qualità di Vice Dirigente, il Titolare presterà la propria professionalità ed esperienza finalizzata ad ottenere le prove pertinenti a sostegno delle Vostre esigenze.