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 22 Marzo 2023

Assegno divorzio

Domenico Mele Investigatore Milano
lunedì, 01 Luglio 2019 / Pubblicato il Riferimenti normativi

Assegno divorzio

Nello stabilire l’ammontare dell’assegno di divorzio, si deve adottare un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali attuali e future, nonché all’età.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza nr. 18287 dell’11 luglio 2018 sciogliendo un conflitto di giurisprudenza dopo che la sentenza “Grilli” (Sezioni Unite della Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017) aveva escluso il parametro del «tenore di vita». È stato precisato che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione insieme «assistenziale, compensativa e perequativa». Il «criterio integrato» individuato, si fonda «sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo».
Infatti, la sentenza sottolinea che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale. Lo scioglimento del vincolo, scrivono i giudici, incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.
Pertanto, l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare.
Un ulteriore riferimento normativo si rileva dall’art. 570 bis del Codice Penale che estende, a chi non paga le somme dovute, le pene previste dall’art. 570 del Codice Penale sulla “violazione degli obblighi di assistenza familiare” che prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Infatti il menzionato art. 570 bis recita: «le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

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