
L’art. 337 del Codice Civile prevede che il modello a cui, salvo comprovate ragioni, il Giudice deve fare riferimento, sia quello dell’affidamento condiviso, che per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
I rapporti conflittuali tra genitori non costituiscono, di per sé, una ragione sufficiente ad escludere automaticamente l’affidamento condiviso, data la natura fisiologica del conflitto e dei litigi in caso di separazione o divorzio.
La 1^ sezione della Cassazione civile, con sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha statuito che ‘‘l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell’affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l’affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare’’.
Inoltre, la medesima sezione, con sentenza n. 24841 del 7 dicembre 2010 ha affermato che “la regola dell’affidamento condiviso dei figli può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere necessariamente sorretta da una motivazione non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore’’.